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La specializzazione in diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minori. Lo stato dell’arte

autore: C. Cecchella

1. Dopo che il Tar Lazio (sentenza n. 4424 del 14 aprile 2016) e il Consiglio di Stato (sentenza n. 5575 del 28 novembre 2017) hanno annullato in parte il decreto ministeriale sulle specializzazioni (n. 144 del 2015), sia in relazione ai settori della specializzazione, di cui il giudice amministrativo ha rilevato la irrazionalità, e sia in ordine ai contenuti del colloquio in cui avrebbero dovuto essere sottoposti gli avvocati specialisti per esercizio effettivo negli anni, causa la loro genericità, resta comunque salvo l’impianto generale del regolamento (attaccato sotto più profili dai ricorrenti), laddove, in attuazione della legge professionale, è riconosciuta la legittimità di una specializzazione nell’esercizio della professione forense.

Il Ministero della Giustizia prima della chiusura della legislatura ha tentato di reintrodurre norme, in linea con la giurisprudenza amministrativa e capace di resistere ad eventuali (e probabili) nuove impugnative.

In occasione di tale tentativo si è costituito, su iniziativa del Cnf, il Comitato delle Associazione specialistiche, con un formale atto costitutivo sottoscritto dalle Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, quindi pure da ONDiF, a cui partecipa il Cnf, e Aiga, con una occasione istituzionale di dialogo continuo tra le Associazioni, unica nella storia dell’Avvocatura italiana.

Spesso i mali non vengono solo per nuocere.



2. Questi tentativi del Ministero a fine legislatura erano giunti al punto di dare forza di legge alle nuove regole, in tal modo impedendo il sindacato in sede di giurisdizione amministrativa, aprendo al massimo l’improbabile sindacato in sede di legittimità costituzionale, nell’occasione di una delle tante leggi approvate frettolosamente nel dicembre del 2017 e che ci hanno fatto scampare una riforma del processo civile avversata sia dagli Avvocati che dai Magistrati, ancora un volta propugnando l’ennesimo rito (quello sommario degli artt. 702-bis e ss. c.p.c.) quale deterrente della lentezza della giustizia civile.

L’idea non fu avversata dal Comitato delle Associazioni specialistiche, che propose solo alcuni emendamenti, ma poi la fine della legislatura chiuse ogni prospettiva al tentativo.



3. Con la nuova legislatura è giunto uno schema di regolamento che era ancora il frutto del precedente Ministro, come è stato subito possibile verificare, il quale manifestava numerosi interrogativi sulla distribuzione delle materie di specializzazione, essendo il titolo di specialista affidato al diritto civile, quale settore di specializzazione, e il diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minori indicato come semplice indirizzo.

In sostanza era eliminata l’autonomia della nostra specializzazione.



4. Riunitosi il 4 luglio 2018 e successivamente il 18 luglio 2018, il Comitato delle Associazioni specialistiche ha convenuto all’unanimità che il diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minori debba essere necessariamente settore specialistico e non semplicemente indirizzo di settore. La delibera è stata consegnata dal Presidente del Consiglio nazionale forense al Ministro della Giustizia in occasione dell’incontro con tutte le associazioni specialistiche avvenuto in Roma, il 1° agosto 2018.



5. Allo schema del decreto ministeriale nel frattempo ONDiF aveva espresso, su richiesta del Cnf le osservazioni che si riportano di seguito:

Con riferimento allo schema di decreto del Ministro della giustizia concernente modifiche al regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista adottato con decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, l’Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia plaude, innanzi tutto, all’iniziativa del Signor Ministro che segna l’atteso completamento del percorso di attuazione della nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 247.

In considerazione dell’alto rilievo della formazione specialistica per le fasce più giovani dell’avvocatura, auspica che, nell’immediato futuro, il possesso del titolo di avvocato specialista ai sensi dell’art. 9 della legge n. 247/2012 possa essere generalmente annoverato tra i titoli professionali meritevoli di specifica e premiale valutazione nei concorsi pubblici per titoli ed esami.

Nel merito, è del parere che: (i) tra gli ulteriori settori di specializzazione previsti in aggiunta ai tre principali nei quali l’avvocato può conseguire il titolo di specialista, l’art. 3 dello schema di decreto debba annoverare anche il “diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni”; costituente ora indirizzo afferente al settore del diritto civile, ai sensi della lettera a), del comma 3, dell’art. 3. E ciò in quanto, il medesimo criterio di specializzazione sulla scorta del quale, per come chiarito dalla Relazione Illustrativa, sono stati individuati gli ulteriori settori (elencati alle lettere dalla “d” alla “g” dell’art. 3, comma 1) – e cioè l’autonomia disciplinare e tematica e/o la giurisdizione e/o il rito – caratterizza invero anche il “diritto della persona, delle relazioni familiari, e dei minorenni”; si tratta infatti di area con una sua trasversalità ad altri settori del diritto (civile, penale, internazionale, amministrativo), con caratteristiche giuridiche proprie, specificità di organi giudiziari, che va trattata unitariamente e non può essere parcellizzata tra gli altri settori; (ii) per il diritto amministrativo, che è già di per sé un settore specialistico, è opportuno che il titolo di specialista possa essere acquisito anche autonomamente e non solo necessariamente con la specializzazione in uno degli indirizzi indicati nel comma 5 dell’art. 3; (iii) con riguardo all’indirizzo di cui alla lettera a), del comma 5, dell’art. 3, sia più appropriata la seguente denominazione: “diritto del pubblico impiego non privatizzato e della responsabilità amministrativa”.

In definitiva, l’Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia è del parere che allo schema di regolamento debbano essere apportate le seguenti modifiche:

– all’art. 3 “Settori di specializzazione”, comma 1, è aggiunta infine la seguente lettera: “m) diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni”;

– all’art. 3 “Settori di specializzazione”, il comma 2 è sostituito dal seguente: “Nei settori di cui alle lettere a) e b), il titolo di specialista si acquisisce unitamente alla specializzazione in almeno uno degli indirizzi indicati nei commi 3 e 4. Nel settore di cui alla lettera c), il titolo di specialista si acquisisce anche unitamente alla specializzazione in almeno uno degli indirizzi indicati nel comma 5”;

– all’art. 3 “Settori di specializzazione”, comma 3, è eliminata la seguente lettera: “a) diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori”;

– all’art. 3 “Settori di specializzazione”, comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “diritto del pubblico impiego non privatizzato e della responsabilità amministrativa”.



6. Ora non resta che attendere la riapertura dei lavori, dopo il periodo feriale, per verificare in concreto quali saranno le intenzioni del Ministero, che comunque nella persona del Ministro Bonafede ha avuto parole di particolare sensibilità verso la specializzazione forense.



7. Ciò che tuttavia deve essere sottolineato è che mai è stato messo in discussione l’impianto del regolamento relativo alle Scuole di alta formazione specialistiche, alla cui normativa si è affidata ONDiF nella istituzione della propria Scuola di alta formazione specialistica in Diritto di famiglia, unitamente alla Scuola Superiore dell’Avvocatura e all’Università di Roma Tre.

In vista delle iscrizioni al nuovo biennio della Scuola di Alta formazione in diritto di famiglia, organizzato da ONDiF, SSA e Roma Tre, di cui al bando e al programma già diffuso con comunicazioni a tutti gli associati, è opportuno ribadire che il corso biennale rientra a pieno titolo nel regime transitorio di cui all’art. 14 del decreto ministeriale sulle specializzazioni, i cui contenuti non sono stati colpiti da annullamento a seguito delle note sentenze del Tar Lazio e del Consiglio di Stato.

Il decreto ministeriale, lo si ribadisce, conferma comunque i contenuti relativi alle scuole di alta formazione specialistica, quanto al regime transitorio, a cui si è conformata la Scuola di alta formazione dell’Osservatorio.

Con questo ONDiF vuole tranquillizzare gli iscritti all’Associazione e i colleghi familiaristi iscritti al corso o che intendono iscriversi, sulla coerenza della Scuola di alta formazione di ONDiF al decreto delle specializzazioni in itinere, onde fugare dubbi e perplessità.

Resta solo la necessità, indicata nello stesso bando, di attendere l’approvazione del decreto ministeriale per una conferma definitiva, ma non vi sono ragioni per ritenere che il decreto in discussione, particolarmente per il regime transitorio, possa subire modifiche, tenuto conto che in questa parte non è stato oggetto delle decisioni del Tar Lazio e del Consiglio di Stato.