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Verso un diritto internazionale privato europeo della famiglia: i nuovi Regolamenti dell’Unione Europa suiregimi patrimoniali internazionali

autore: M. Biaggio

Sommario: 1. La comunitarizzazione del diritto internazionale privato della famiglia. - 2. La legge di riforma del diritto internazionale privato. - 3. Ambito di applicazione dei Regolamenti. - 4. La Competenza. - 5. Legge applicabile. - 6. Riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni. - 7. Atti pubblici e transazioni giudiziarie. - 8. Disposizioni generali e finali.



1. La comunitarizzazione del diritto internazionale privato della famiglia



Nello spazio Comunitario si è assistito negli ultimi anni ad un progressivo avvicinamento delle problematiche concernenti il diritto di famiglia, in particolare in seguito all’attribuzione alle Istituzioni Europee di una competenza normativa diretta. Il Trattato di Amsterdam ha fortemente innovato il diritto internazionale privato e processuale nel settore della cooperazione giudiziaria civile, trasponendo la materia tra quelle di competenza comunitaria1 . Si è parlato di comunitarizzazione del diritto internazionale privato2 , fenomeno che ha investito diversi settori rilevanti per la materia civile, tra i quali il diritto di famiglia, ambito che per la delicatezza delle questioni coinvolte e per la profonda diversità delle legislazioni nazionali, gli Stati membri hanno ceduto con maggior fatica in favore della tanto auspicata armonizzazione. Solo negli ultimi anni l’unione Europea ha cominciato a considerare la famiglia un importante elemento per favorire l’integrazione e la libertà di circolazione delle persone: veniva così adottato il Regolamento del Consiglio n. 1470/20003 (altrimenti detto Regolamento Bruxelles II) – relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi – presto abrogato e sostituito dal Regolamento n. 2201/20034 (Bruxelles II-bis) – che ne ha esteso l’ambito di applicazione, contemplando il primo solo i figli di genitori legati da vincolo matrimoniale ed estendendolo invece a tutti i procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale, indipendentemente da qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale, nonché alle questioni inerenti il diritto di visita dei figli, prima non contemplate. Sono seguiti poi altri interventi nell’ottica di rafforzamento della certezza del diritto e della prevedibilità delle soluzioni: il Regolamento n. 4/20095 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari6 ; il Regolamento n. 1259/20107 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (cd. Roma III)8 ; nonché il Regolamento n. 650/2012 in materia successoria, che rileva per le inevitabili implicazioni anche nella materia familiare. Nessuno di tali strumenti includeva però nel proprio campo di applicazione i regimi patrimoniali tra i coniugi. Non poteva non emergere dunque la necessità di maggior tutela per le coppie aventi una dimensione internazionale – i cui membri dunque hanno nazionalità diverse, vivono in uno Stato membro diverso da quello della cittadinanza, hanno proprietà diffuse in vari paesi o divorziano o muoiono in un paese diverso da quello d’origine – siano esse coppie sorte nell’ambito di un matrimonio o di un’unione registrata. Indubbia la difficoltà di capire, in presenza dei suindicati elementi di internazionalità, quale sia lo Stato membro la cui autorità giurisdizionale sarà competente a trattare le questioni relative al regime patrimoniale, quale legge si applicherà a tale regime e come potranno le coppie coinvolte far riconoscere ed eseguire in uno Stato membro una decisione sul regime patrimoniale, emessa in un altro Stato membro. Ne è conseguita la risposta del sistema comunitario. A tal fine nell’anno 2011 la Commissione Europea, dopo l’ampia consultazione aperta con il Libro Verde9 , annunciava l’adozione di proposte di regolamenti relativi alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni sia in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e che di effetti patrimoniali delle unioni registrate. Inevitabile l’impatto su taluni Stati membri in considerazione del carattere politicamente sensibile delle proposte: la preoccupazione derivava per lo più dal possibile effetto indiretto sui diritti di famiglia nazionali, nel recepire istituti per molti ordinamenti sconosciuti, quali il matrimonio tra persone dello stesso sesso e le unioni registrate. Prevalse comunque la volontà di giungere ad una soluzione di compromesso, mediante la scelta di adottare entrambe le proposte in un unico pacchetto, al fine di garantire la parità di trattamento delle coppie in tutta l’Unione. Superate così le perplessità originarie, il Consiglio autorizzava la procedura di cooperazione rafforzata, sotto il profilo della giurisdizione, legge applicabile e riconoscimento delle sentenze e degli atti pubblici in materia di rapporti patrimoniali delle coppie coniugate e delle unioni registrate, dalla quale sono scaturite le due proposte della Commissione: una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM(2016)106); una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2016)107) prodromiche all’approvazione dei due regolamenti in commento.



2. La legge di riforma del diritto internazionale privato



Gli Stati membri non partecipanti continueranno ad applicare il loro diritto nazionale (comprese le norme di diritto internazionale privato) alle situazioni transfrontaliere riguardanti i regimi patrimoniali tra coniugi e gli effetti patrimoniali delle unioni registrate. Prima dell’intervento legislativo comunitario, il panorama normativo internazionalprivatistico in materia di regimi patrimoniale era costituito essenzialmente dalla legge di riforma del diritto internazionale privato n. 218 del 1995 che dedicava al profilo qui in commento l’art. 30, sottoponendo i rapporti patrimoniali tra coniugi, anziché alla legge nazionale del marito, privilegiata dalla normativa precedente (cd. preleggi)10, alla legge nazionale comune degli stessi coniugi11.

Ciò attraverso un richiamo espresso ai criteri di collegamento dettati in tema di rapporti personali tra coniugi dall’art. 29 della stessa legge: circostanza da cui si ricava l’intento del legislatore di garantire, per quanto possibile, che fosse la medesima legge a disciplinare tutti i rapporti scaturenti dal matrimonio. Era poi prevista l’eventualità di cittadinanze diverse dei coniugi, ovvero il possesso di più di una cittadinanza comune, risolta dalla norma, secondo la logica del criterio successivo, adottando un criterio flessibile, costituito dalla prevalente localizzazione della vita matrimoniale. Si trattava, in ogni caso, di criteri equidistanti rispetto ai coniugi, senza favorire nessuno di essi. Va comunque rilevato come l’art 30, in linea con le tendenze all’epoca in atto in diversi ordinamenti europei, e con ciò discostandosi dall’art. 29 in tema di rapporti personali, avesse già all’epoca introdotto una limitata possibilità per i coniugi di provvedere essi stessi, attraverso l’esercizio dell’optio legis, ad individuare la legge applicabile, scegliendo tra la legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino e la legge dello Stato in cui almeno uno di essi risiede. Nemmeno a livello internazionale pubblico fu possibile rinvenire in materia una disciplina uniforme vincolante per il nostro ordinamento, infatti la Convenzione dell’Aja del 14 marzo 1978 sulla legge applicabile ai regimi patrimoniali tra coniugi fu ratificata da un numero esiguo di Stati, tra i quali non figura l’Italia. Quanto alla più risalente Convenzione dell’Aja del 17 luglio 1905, relativa ai conflitti di leggi in materia di effetti del matrimonio sui diritti e doveri dei coniugi nei loro rapporti personali e patrimoniali, questa fu ratificata dall’Italia ed in effetti ancora formalmente in vigore, ma visto il privilegio accordato alla legge nazionale del marito, risulta concretamente inapplicabile, alla luce delle sorti dello stesso art. 19 delle preleggi.



3. Ambito di applicazione dei Regolamenti



Le disposizioni dei regolamenti 2016/1103 sui regimi patrimoniali dei coniugi e 2016/1104 sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate presentano una struttura e numerazione identica, con le differenze dovute al diverso status delle coppie. Il regolamento 2016/1103 non definisce la nozione di matrimonio, che è demandata ai singoli ordinamenti nazionali12, mentre precisa che il termine regime patrimoniale deve essere inteso in modo autonomo13 e quindi deve comprendere il regime dei beni e tutti i rapporti patrimoniali, come disciplinati dalle legislazioni nazionali, tra i coniugi ma anche nei confronti dei terzi, che derivano dal matrimonio o dal suo scioglimento14.

Talune questioni sono espressamente escluse quali la capacità giuridica dei coniugi, la successione mortis causa e le obbligazioni alimentari15. Il regolamento 2016/1104 disciplina gli effetti patrimoniali delle coppie non coniugate, la cui unione è registrata in base al diritto interno degli Stati membri: sono pertanto escluse le coppie di fatto16. Parimenti all’altro regolamento, il termine effetti patrimoniali deve essere inteso in senso ampio, coprendo tutti i rapporti patrimoniali, quali la gestione e la liquidazione del regime patrimoniale, durante l’unione e al suo scioglimento17 ed escludendo le altre questioni tra le quali rammentiamo la capacità giuridica del partner, le obbligazioni alimentari e la successione mortis causa del partner.



4. La Competenza



Pare opportuno premettere trattando di competenza intesa come individuazione dell’autorità giurisdizione competente che in entrambi i regolamenti, viene attribuito al termine autorità giurisdizionale un significato ampio, che comprende qualsiasi autorità giudiziaria o professionista competente in materia, tra cui anche i notai18. Venendo ai criteri d’individuazione della competenza, va evidenziato come la maggior parte dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto i rapporti patrimoniali tra coniugi vengano instaurati al momento della liquidazione del regime patrimoniale, conseguente alla cessazione della vita matrimoniale o all’interruzione volontaria del vincolo o al decesso di uno dei coniugi. Da qui l’esigenza di evitare la frammentazione di cause connesse, consentendo al giudice competente per lo scioglimento del matrimonio o per le questioni successorie, di pronunciarsi anche in merito alla liquidazione del regime patrimoniale. Ai sensi degli artt. 4 e 5 di ambedue i regolamenti, l’autorità adita per decidere, rispettivamente, su questioni riguardanti la successione oppure su divorzio, separazione o annullamento del matrimonio o scioglimento dell’unione registrata, sarà competente a trattare anche le questioni relative ai rapporti patrimoniali dei coniugi o dei partner. La regola opera senza condizionamenti nell’ipotesi di previa causa successoria, riconoscendo così competenza esclusiva al giudice della successione, tutte le volte in cui sia competente a decidere su questioni patrimoniali correlate alla domanda riguardante la successione di un coniuge. Nel caso in vece di previa vertenza di divorzio, separazione, annullamento o scioglimento dell’unione, viene introdotta una distinzione: per le unioni registrate, la competenza della causa principale permane solo ove vi sia un accordo in tal senso dei partners. Mentre per la coppia coniugata l’accordo è richiesto ai sensi dell’Art. 5 del Reg. 1103/16 nelle ipotesi in cui la giurisdizione in materia matrimoniale sia stata determinata conformemente agli artt. 3, 5 o 7 del regolamento (CE) 2201/2003: trattasi dei casi in cui l’autorità giurisdizionale sia quella dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dell’attore e questi vi ha risieduto per almeno un anno immediatamente prima della presentazione della domanda, oppure sia l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro di cui l’attore è cittadino e questi vi risiede abitualmente e vi ha risieduto per almeno sei mesi immediatamente prima della presentazione della domanda, o infine sia l’autorità adita in casi di conversione della separazione personale in divorzio, o in casi di competenza residua. La ratio di tale previsione si ritiene sia quella di rafforzare con l’accordo della coppia, la coincidenza delle autorità giurisdizionali investite delle questioni connesse: esigenza sentita per le unioni registrate, stante l’assenza di un vincolo di coniugio e la sempre maggior rilevanza attribuita all’autonomia della coppia. Laddove invece si tratti di coppie coniugate l’esigenza riguarda i casi in cui l’individuazione dell’autorità principale sia avvenuta in base a taluni dei criteri stabiliti (secondo la regola del concorso successivo) dal regolamento n. 2201/03 che potrebbero favorire una delle parti: con l’accordo si ristabilisce l’unanimità della scelta. Si attua così il necessario coordinamento con il Reg. Ce n. 2201/03, il quale ponendo esso stesso criteri di individuazione delle autorità competenti in materia di separazione e divorzio, potrà logicamente attrarre anche le questioni coinvolgenti i regimi patrimoniali, ma senza pregiudicare il principio di parità di trattamento dei coniugi, prevedibilità delle soluzioni e certezza del diritto, garantiti dalla previsione dell’accordo. I due regolamenti stabiliscono poi all’art. 6 i criteri per determinare la giurisdizione, che sono successivi, soccorrendo solo se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato Membro è competente ai sensi degli artt. 4 e 5 – ovvero qualora le questioni di natura patrimoniale sorgano in costanza di matrimonio, oppure nel caso di mancata elezione del foro su accordo dei coniugi in pendenza di separazione o divorzio, e ancora quando non si tratti di una domanda correlata ad una questione successoria. Anche qui, le soluzioni proposte mirano a garantire un elevato livello di certezza e di prevedibilità nel contesto europeo, attraverso la predisposizione di un sistema gerarchico di titoli di giurisdizione. Il regolamento n. 1103/16 prevede la competenza a decidere sul regime patrimoniale dei coniugi delle autorità giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale dei coniugi o, in mancanza, di ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora o, in mancanza, di residenza abituale del convenuto o, in mancanza, di cittadinanza comune dei coniugi, in ogni caso avuto riguardo al momento in cui l’autorità è stata adita. Il regolamento 2016/1104 sulle unioni registrate individua i medesimi criteri di collegamento, a cui aggiunge la competenza delle autorità dello Stato di costituzione. Nei casi di cui agli articoli 6 dei regolamenti, è prevista al successivo art. 7 la possibilità di concordare la scelta del foro: l’obiettivo è quello di far coincidere forum e ius consentendo alle coppie la facoltà di concordare l’attribuzione della competenza a decidere sulle questioni inerenti al loro regime patrimoniale, alle autorità giurisdizionali dello Stato Membro la cui legge hanno scelto come applicabile al loro regime patrimoniale, secondo i criteri dettati dai regolamenti stessi. Così, anticipando quanto diremo in tema di legge applicabile, ai sensi dell’art. 22 del Reg. 1103/16 i coniugi potranno scegliere o lo Stato di residenza abituale di uno o entrambi o di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza, avuto riguardo al momento della conclusione dell’accordo, oppure ai sensi dell’art. 26.1 (a-b), lo Stato della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo la conclusione del matrimonio o della cittadinanza comune dei coniugi al momento della conclusione del matrimonio, nonché, infine, lo Stato membro di conclusione del matrimonio. Allo stesso modo, l’art. 7 del regolamento 2016/1104 consente l’attribuzione della competenza esclusiva alle autorità dello Stato membro la cui legge è applicabile, richiamando gli artt. 22 e 26, ossia la legge dello Stato di residenza abituale di uno o entrambi i partner o di cui uno dei partner ha la cittadinanza, avuto riguardo al momento della conclusione della convenzione, nonché la legge dello Stato ai sensi della cui legge l’unione registrata è stata costituita. L’art. 9 di entrambi i regolamenti dispone che nel caso in cui il matrimonio o l’istituto dell’unione registrata non siano riconosciuti nello Stato membro dell’autorità adita, questa può declinare la competenza. Se le parti concordano, la competenza alternativa può essere attribuita alle autorità di un altro Stato membro. Altre disposizioni coprono i casi di competenza fondata sulla comparizione del convenuto (art. 8), competenza sussidiaria, ossia basata sulla presenza dei beni immobili nello Stato del foro (art. 10), forum necessitatis (art. 11)19 e domanda riconvenzionale (art. 12). Infine, sono dettate norme comuni, quali quelle su litispendenza (art. 17), connessione (art. 18) e provvedimenti provvisori e cautelari (art. 19).



5. Legge applicabile I regolamenti fissano in modo espresso i principi di universalità e unità della legge applicabile.



Infatti, ai sensi dell’art. 20 di entrambi i regolamenti la legge che regola i regimi patrimoniali dei coniugi o gli effetti patrimoniali delle unioni registrate, determinata in base ai corrispondenti regolamenti, si applica anche qualora non sia quella di uno Stato membro della cooperazione rafforzata o dell’UE, affermandone dunque la portata universale. L’art. 21 di entrambi i regolamenti stabilisce invece il principio di unitarietà della legge applicabile secondo il quale la legge applicabile agli effetti patrimoniali di un’unione registrata o tra coniugi si applica alla totalità dei beni soggetti a tali effetti, a prescindere dal luogo in cui si trovano. L’ambito di applicazione della legge designata come applicabile, è delimitato dai rispettivi art. 27. Nel regolamento 1103/16 la legge applicabile determinerà: a) la classificazione dei beni di uno o entrambi i coniugi in varie categorie durante e dopo il matrimonio; b) il passaggio dei beni da una categoria all’altra; c) la responsabilità di un coniuge per le passività e i debiti dell’altro coniuge; d) i poteri, i diritti e gli obblighi di uno dei coniugi o di entrambi i coniugi con riguardo ai beni; e) lo scioglimento del regime patrimoniale tra coniugi e la divisione, distribuzione o liquidazione dei beni; f) gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi; g) la validità sostanziale di una convenzione matrimoniale. Nel regolamento 1104/16 la legge applicabile ai regimi patrimoniali delle unioni registrate sarà quella che disciplina: a) la classificazione dei beni di uno o entrambi i partner in varie categorie durante e dopo l’unione registrata; b) il passaggio dei beni da una categoria all’altra; c) la responsabilità di un partner per le passività e i debiti dell’altro partner; d) i poteri, i diritti e gli obblighi di uno dei partner o di entrambi i partner con riguardo ai beni; e) la divisione, distribuzione o liquidazione dei beni all’atto dello scioglimento dell’unione registrata; f) le conseguenze degli effetti patrimoniali delle unioni registrate sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi; g) la validità formale della convenzione tra partner.

I Regolamenti consacrano il primato dell’autonomia della volontà dei coniugi e dei partner dell’unione registrata. Ai sensi dell’art. 22 di entrambi i regolamenti, le parti possono scegliere, in qualsiasi momento, la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali, purché, secondo criteri di collegamento alternativi, si tratti della legge dello Stato di residenza abituale o della cittadinanza di una parte, in tutti i casi avuto riguardo al momento in cui l’autorità è stata adita, nonché, per le unioni registrate, anche la legge del luogo in cui l’unione si è costituita. Il richiamo alla residenza abituale conferma l’esigenza di tutela del soggetto debole, quale criterio presumibilmente più vicino alla fattispecie concreta; al contrario invece il criterio della cittadinanza di una sola parte fa sorgere qualche dubbio, poiché potrebbe condurre ad una scelta non territorialmente vicina alle vicende patrimoniali della coppia. Ambedue i regolamenti stabiliscono alcuni requisiti per la validità formale (artt. 23 e 25) e sostanziale (art. 24) dell’accordo o della convenzione matrimoniale o tra partner, con lo scopo di facilitarne l’accettazione negli Stati membri. In mancanza di scelta delle parti, per quanto riguarda i regimi patrimoniali dei coniugi, l’art. 26 del regolamento 2016/1103 individua i criteri per determinare la legge applicabile, in concorso successivo. La legge applicabile potrà quindi essere quella dello Stato di residenza abituale comune dopo la conclusione del matrimonio o, in mancanza, dello Stato della cittadinanza comune al momento della conclusione del matrimonio o, in mancanza, quello con cui i coniugi presentano il collegamento più stretto in tale momento. L’intento espresso dal legislatore è quello di consentire ai coniugi di determinare agevolmente la legge applicabile al regime patrimoniale, assicurandone stabilità e prevedibilità, anche da parte dei terzi. Sotto tale profilo, l’impiego del fattore della residenza abituale, ormai consolidato nell’ambito dei Regolamenti di origine europea, favorisce un collegamento effettivo a tutela del principio di uguaglianza tra marito e moglie riconosciuto ed imposto a livello normativo e giurisprudenziale. In caso di unione registrata, l’art. 26 del regolamento 2016/1104 designa come applicabile la legge del luogo di costituzione, qualora non sia stata scelta dalle parti. In entrambi i regolamenti, nei citati art. 26, in via eccezionale e su richiesta di una parte, è previsto che l’autorità competente a decidere su questioni inerenti agli effetti patrimoniali di un’unione registrata o dei coniugi possa decidere l’applicazione di una legge di uno Stato diverso da quello la cui legge sarebbe applicabile in base ai criteri dettati, se la legge di tale altro Stato attribuisce effetti patrimoniali all’istituto dell’unione registrata e se l’istante dimostra che: a) i partner o coniugi avevano l’ultima residenza abituale comune in tale Stato per un periodo significativamente lungo; b) entrambi i partner o coniugi hanno fatto affidamento sulla legge di tale altro Stato nell’organizzazione o pianificazione dei loro rapporti patrimoniali. In ogni caso non devono essere pregiudicati i diritti dei terzi. Quanto ai diritti reali considerata la diversità degli stessi come riconosciuti negli Stati membri, è previsto un meccanismo di adattamento secondo il quale “Se una persona invoca un diritto reale che le spetta secondo la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi e la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce il diritto reale in questione, tale diritto è adattato, se necessario e nella misura del possibile, al diritto equivalente più vicino previsto dalla legge di tale Stato, tenendo conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti” (art. 29). I regolamenti non dimenticano inoltre di disciplinare l’affidamento dei terzi, che entrando in contatto con i coniugi, magari successivamente a mutamenti delle condizioni di vita o di status, potrebbero vedersi opporre una normativa diversa da quella ragionevolmente prevedibile. Così l’art. 28 dei regolamenti stabilisce che la legge applicabile agli effetti patrimoniali non può essere fatta valere contro un terzo salvo che il terzo fosse a conoscenza di tale legge, o fosse tenuto ad esserne a conoscenza esercitando la dovuta diligenza. Vengono poi specificate le ipotesi in cui opera la presunzione di conoscibilità del terzo20. Infine, i due regolamenti fanno salve le norme di applicazione necessaria della legge del foro (art. 30)21 ed escludono l’applicazione della legge designata in caso di manifesta incompatibilità con l’ordine pubblico del foro (art. 31).



6. Riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni



L’art. 36 dei due regolamenti dispone che il riconoscimento delle decisioni avviene in modo automatico22. I motivi di diniego di riconoscimento, che vengono in rilievo in caso di contestazione, sono elencati nell’art. 37 di entrambi i regolamenti e riguardano la contrarietà all’ordine pubblico dello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento, il rispetto dei diritti di difesa, l’incompatibilità con una decisione emessa in un procedimento tra le stesse parti nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento o con una decisione emessa precedentemente tra le stesse parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in un procedimento avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, qualora tale decisione sia riconoscibile nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento. Importante l’introduzione del richiamo ai diritti fondamentali della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea23 con particolare riferimento al principio di non discriminazione: ai sensi dell’art. 38 alle autorità giurisdizionali o alle altre autorità competenti non dovrebbe essere consentito di avvalersi dell’eccezione di ordine pubblico per disattendere la legge di un altro Stato, qualora ciò avvenisse in violazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la ‘Carta’), in particolare del suo articolo 21 sul principio di non discriminazione24. Tenuto conto del profilo della non discriminazione fondata sul sesso, l’effetto in termini di riconoscimento delle unioni registrate omosessuali è di notevole importanza, tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali della Corte europea dei diritti dell’uomo che ne ha affermato il carattere di famiglia25, che devono essere considerati principi interpretativi della Carta26. Pertanto l’applicazione dell’ordine pubblico, invocata da un’autorità a fronte di un’unione registrata all’estero tra due soggetti del medesimo sesso – perché non riconosciuta dal proprio ordinamento – si porrebbe in contrasto con i principi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Restando in tema di riconoscimento delle decisioni i regolamenti escludono infine il riesame della competenza dello Stato d’origine (art. 39) e del merito della decisione emessa in uno Stato membro (art. 40). Per l’esecuzione di una decisione, emessa in uno Stato membro e ivi esecutiva, occorre presentare un’istanza nello Stato richiesto per chiedere la dichiarazione di esecutività di tale decisione, secondo la procedura dettagliata dagli art. 44 e seguenti dei regolamenti.



7. Atti pubblici e transazioni giudiziarie



L’importanza pratica degli atti pubblici in relazione ai regimi patrimoniali – si pensi alle convenzioni matrimoniali o ai contratti di matrimonio, registrati nella maggior parte degli Stati membri, ha condotto i regolamenti a garantire il riconoscimento degli atti stessi ai fini della loro libera circolazione. L’art. 2 dei regolamenti definisce atto pubblico “qualsiasi documento in materia di effetti patrimoniali dell’unione registrata che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità27riguardi la firma e il contenuto dell’atto pubblico e sia stata attestata da un’autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro d’origine”28. Il fatto poi che in alcuni ordinamenti le questioni patrimoniali sono trattate da autorità non giudiziarie, l’art. 58 di entrambi i regolamenti disciplina l’accettazione degli atti pubblici, stabilendo che hanno la stessa efficacia probatoria in tutti gli Stati membri e che producono gli effetti più comparabili, salva la contrarietà all’ordine pubblico. L’esecutività degli atti pubblici (art. 59) e delle transazioni giudiziarie (art. 60) segue la procedura richiesta per le decisioni.



8. Disposizioni generali e finali



I due regolamenti si applicheranno a decorrere dal 29 gennaio 2019 negli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata (art. 70) e riguarderanno solo i procedimenti avviati, gli atti pubblici formalmente redatti o registrati e le transazioni giudiziarie approvate o concluse in quella data o successivamente. Se il procedimento è stato avviato anteriormente a tale data, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni assunte dopo sono regolati dalle relative disposizioni a condizione che la competenza sia stata attribuita conformemente a quanto stabilito nei regolamenti (art. 69). Ne consegue che le disposizioni sulla legge applicabile sono applicabili ai coniugi che hanno contratto matrimonio o che hanno designato la legge applicabile al loro regime patrimoniale successivamente al 29 gennaio 2019, nonché ai partner che hanno registrato la loro unione o che hanno designato la legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione registrata successivamente a tale data. Con i regolamenti in commento è stata indubbiamente colmata una lacuna del sistema giuridico europeo, introducendo un nuovo strumento normativo il cui coordinamento con la nostra legge interna assume ancor più importanza alla luce dell’entrata in vigore della legge n. 76/2016 recante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze29. L’auspicio è ora quello di un intervento che garantisca contiguità tra sfera personale e patrimoniale viste le indubbie difficoltà nel distinguere tra aspetti che ricadono nell’uno o nell’altro ambito, ma anche per il rischio di rendere applicabili leggi differenti a situazioni interdipendenti. Di certo il primato dell’autonomia delle parti che governa la recente regolamentazione comunitaria, troverebbe forte resistenza in tema di diritti della personalità, pur non potendo rinunciare all’idea di necessaria armonizzazione tra sfera personale e patrimoniale, che conduca a soluzioni omogenee

NOTE

1 Trattato di Amsterdam, entrato in vigore il 1° maggio 1999: l’art. 61, Titolo IV della Parte Terza

denominato “visti, asilo, immigrazione d altre politiche connesse con la libera circolazione delle

persone” attribuiva alla Comunità il potere di adottare misure nel settore della cooperazione

giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere, allo scopo di istituire

progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, come indicato al successivo art. 65 del

Trattato. Il Trattato di Lisbona, ultimo intervento modificativo del quadro comunitario, pubblicato

in versione consolidata in Gazz. Uff. Un. Eur. n. C 83 del 30 marzo 2010, ha confermato le

competenze dell’Unione nel settore: in materia di famiglia, le misure relative al settore sono

stabilite dal Consiglio che delibera all’unanimità, previa consultazione del Parlamento Europeo,

informandone poi i Parlamenti Nazionali. Tuttavia anche un solo Parlamento nazionale può

bloccare con il suo veto le relative procedure, come stabilito all’art. 81 par. 3 del Trattato sul

Funzionamento dell’Unione Europea.

2 L.S. Rossi, Verso una parziale comunitarizzazione del Terzo Pilastro, in Dir. Un. Eur., 1997, 248 ss;

baRiatti, La cooperazione giudiziaria in materia civile dal terzo pilastro dell’unione europea al tiolo

IV del Trattato CE, in Dir. Un. Eur., 2011, 261 ss.; CleRiCi, Art. 65, in PoCaR (a cura di),

Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell’Unione Europea, Padova, 2001, 308 ss.

3 Regolamento n. 1347/2000 entrato in vigore il 1° marzo 2000 in Gazz Uff. Com. eur n. L 160;

regolamento n. 2201/2003 adottato il 27 novembre 2003 ed entrato in vigore il 1° agosto 2004 e

pubblicato in Gazz Uff. Un. eur n. L 338.

4 De CesaRi, Diritto Internazionale privato dell’Unione Europea, Torino, 2011, 175 ss.

5 Adottato dal Consiglio il 18 dicembre 2008, in Gazz. Uff. Un. eur. n. L 7 del 10 gennaio 2009.

6 PoCaR ViaRenGo, Il Regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari, in Riv. dir.

int. priv. Proc., 2009, 805; tRombetta PaniGaDi, Le obbligazioni alimentari, in De CesaRi (a cura di),

Trattato di diritto privato dell’Unione europea, Persona e Famiglia, vol. II, Torino, 2008, 449 ss.

7 Adottato dal Consiglio il 20 dicembre 2011, in Gazz. Uff. Un. eur. n. L 343 del 29 dicembre 2010.

8 De CesaRi, Il regolamento sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, cit., 441

ss.

9 baRiatti ViaRenGo, I rapporti patrimoniali tra coniugi nel diritto internazionale privato e

comunitario, in Riv. dir. int. priv. proc., 3, 2007, 604.

10 Con sentenza n. 245/2006 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale

dell’art. 19 delle preleggi (C. Cost. 4 lug. 2006/254, GC, 2006, 1678; Foro Italiano, 2006, 2257) e

richiamando le motivazioni già utilizzate nella precedente sentenza in cui si era pronunciata

sull’incostituzionalità dell’art. 18 delle preleggi, relativo ai rapporti personali fra coniugi, ha

statuito che “anche tale norma di ‘collisione’ (i.e. l’art. 19 comma 1 delle preleggi), [...]

componendo un conflitto tra le leggi nazionali diverse dei coniugi, privilegiando,

nell’individuazione della norma regolatrice dei rapporti patrimoniali tra questi, la legge nazionale

del marito realizza una discriminazione nei confronti della moglie per ragioni legate

esclusivamente alla diversità di sesso, in violazione sia dell’art. 3, comma 1, della Costituzione, sia

dell’art. 29, comma 2 della Costituzione”.

11 Di stasio, Matrimonio, Art. 30 Rapporti patrimoniali fra coniugi (legge 31 maggio 1995, n. 218

Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), in sesta (a cura di), Le Fonti del

diritto Italiano. Codice della Famiglia, t. III, 2 ed., Milano, 2009, 4896-4989.

12 Considerando (17) Reg. 1103/16: “Il presente regolamento non riguarda la nozione di

‘matrimonio’, che è definita dal diritto interno degli Stati membri”.

13 Cfr. Corte di Giustizia, sentenza 27 marzo 1979, De Cavel, Causa C-163/78, concernente misure

provvisorie – in particolare apposizione di sigilli e sequestro di beni dei coniugi in pendenza di una

domanda di divorzio – con la quale la Corte ha avuto modo di chiarire autonomamente la nozione

‘regime patrimoniale fra coniugi’.



14 Considerando (18) del Reg. 1103/16: “È opportuno che l’ambito di applicazione del presente

regolamento comprenda tutti gli aspetti di diritto civile dei regimi patrimoniali tra coniugi,

riguardanti tanto la gestione quotidiana dei beni dei coniugi quanto la liquidazione del regime

patrimoniale, in particolare in seguito a separazione personale o morte di un coniuge. Ai fini del

presente regolamento, il termine ‘regime patrimoniale tra coniugi’ deve essere interpretato

autonomamente e dovrebbe comprendere non soltanto le norme alle quali i coniugi non possono

derogare ma anche le norme facoltative eventualmente concordate dai coniugi in conformità alla

legge applicabile, nonché le eventuali norme dispositive della legge applicabile. Esso comprende

non soltanto il regime dei beni specificamente ed esclusivamente contemplato da determinate

legislazioni nazionali in caso di matrimonio, ma anche tutti i rapporti patrimoniali, tra i coniugi e

rispetto ai terzi, che derivano direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo”.

15 Art. 1.2 Reg 1103/2016: “2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:

la capacità giuridica dei coniugi; l’esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio; le

obbligazioni alimentari; la successione a causa di morte del coniuge; la sicurezza sociale; il diritto

di trasferimento o adeguamento tra coniugi, in caso di divorzio, separazione personale o

annullamento del matrimonio, dei diritti a pensione di anzianità o di invalidità maturati durante il

matrimonio e che non hanno generato reddito da pensione nel corso dello stesso; la natura dei

diritti reali; qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti

legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell’iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in

un registro”.

16 Considerando (16) Reg. 1104/16: “Il modo in cui il diritto nazionale concepisce le forme di

unione diverse dal matrimonio varia da uno Stato membro all’altro ed è opportuno operare una

distinzione tra coppie la cui unione è istituzionalmente formalizzata mediante registrazione

davanti a un’autorità pubblica e coppie che vivono in unione di fatto. Sebbene siano legalmente

riconosciute da alcuni Stati membri, le unioni di fatto dovrebbero essere dissociate dalle unioni

registrate, il cui carattere formale permette di tenere conto della loro specificità e di definire

norme ad esse applicabili in uno strumento dell’Unione. Per facilitare il buon funzionamento del

mercato interno è necessario eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle persone legate da

unione registrata, in particolare quelli che creano difficoltà a queste coppie nel gestire e dividere i

loro beni”.

17 Considerando (18) Reg. 1103/16: “È opportuno che l’ambito di applicazione del presente

regolamento comprenda tutti gli aspetti di diritto civile dei regimi patrimoniali tra coniugi,

riguardanti tanto la gestione quotidiana dei beni dei coniugi quanto la liquidazione del regime

patrimoniale, in particolare in seguito a separazione personale o morte di un coniuge. Ai fini del

presente regolamento, il termine ‘regime patrimoniale tra coniugi’ deve essere interpretato

autonomamente e dovrebbe comprendere non soltanto le norme alle quali i coniugi non possono

derogare ma anche le norme facoltative eventualmente concordate dai coniugi in conformità alla

legge applicabile, nonché le eventuali norme dispositive della legge applicabile. Esso comprende

non soltanto il regime dei beni specificamente ed esclusivamente contemplato da determinate

legislazioni nazionali in caso di matrimonio, ma anche tutti i rapporti patrimoniali, tra i coniugi e

rispetto ai terzi, che derivano direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo”.

18 Art. 3.2. dei Regolamenti: “Ai fini del presente regolamento, per ‘autorità giurisdizionale’

s’intende qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in

materia di regime patrimoniale tra coniugi che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono per

delega di competenza di un’autorità giudiziaria o sotto il suo controllo, purché tali altre autorità e

professionisti legali offrano garanzie circa l’imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché

le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano: a)possano



formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un’autorità giudiziaria; b) abbiano forza ed effetto

equivalenti a quelli di una decisione dell’autorità giudiziaria nella stessa materia”.

19 Considerando (41) Reg. 1103/16: “Al fine di porre rimedio in particolare a situazioni di diniego

di giustizia, è opportuno prevedere nel presente regolamento un forum necessitatis che, in casi

eccezionali, consenta all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro di decidere su un regime

patrimoniale tra coniugi che abbia uno stretto collegamento con uno Stato terzo. Un tale caso

eccezionale potrebbe presentarsi qualora un procedimento si riveli impossibile nello Stato terzo

interessato, per esempio a causa di una guerra civile o qualora non ci si possa ragionevolmente

aspettare che il coniuge intenti o prosegua un procedimento in tale Stato. La competenza fondata

sul forum necessitatis dovrebbe tuttavia essere esercitata soltanto se la causa presenta un

collegamento sufficiente con lo Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita”.

20 Art. 28.2 Reg. 1103/16 “Si presume che il terzo sia a conoscenza della legge applicabile al

regime patrimoniale tra coniugi, se a) la legge è la legge: i) dello Stato la cui legge è applicabile alla

transazione tra un coniuge e il terzo, o ii) dello Stato in cui il coniuge contraente e il terzo hanno la

loro residenza abituale, o iii) in casi riguardanti beni immobili, dello Stato in cui sono ubicati i beni;

oppure b) uno dei coniugi ha adempiuto gli obblighi applicabili in materia di pubblicità o

registrazione del regime patrimoniale tra coniugi prescritti dalla legge: i) dello Stato la cui legge è

applicabile alla transazione tra un coniuge e il terzo, o ii) dello Stato in cui il coniuge contraente e il

terzo hanno la loro residenza abituale, o iii) in casi riguardanti beni immobili, dello Stato in cui

sono ubicati i beni”.

21 Art. 30.2 Reg. 1103/16 e Reg. 1104/16: “Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il

cui rispetto è ritenuto cruciale da uno Stato membro per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici,

quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte

le situazioni che rientrino nel loro ambito d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al

regime patrimoniale tra coniugi ai sensi del presente regolamento”.

22 Il principio di riconoscimento automatico degli effetti non esecutivi delle decisioni straniere,

senza che sia dunque necessario alcun ulteriore procedimento per il suo ottenimento e salvo che

vi siano contestazioni, è in linea a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 44/2001 (ed oggi dal

Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012,

concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in

materia civile e commerciale, Pubblicato in Gazzetta ufficiale UE n. L 351 del 20 dicembre 2012) in

materia civile e commerciale e dal Regolamento (UE) n. 650/2012 in materia successoria.

23 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata ufficialmente al Consiglio

europeo di Nizza del 7 dicembre 2000, in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, C-364, 18

dicembre 2000.

24 Sulla valutazione d’impatto sui diritti fondamentali, la Commissione ha verificato il rispetto dei

diritti sanciti dalla Carta per un’attuazione effettiva della Carta stessa. Si veda la proposta di

regolamento del consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e

all’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi Bruxelles, 16 marzo 2011

COM(2011) 126 definitivo 2011/0059 (CNS) che al punto 3.4. afferma “La proposta non pregiudica

il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, né il diritto di sposarsi e di costituire una

famiglia secondo le leggi nazionali, previsti rispettivamente dagli articoli 7 e 9 della Carta. Il diritto

di proprietà di cui all’articolo 17 della Carta risulta rafforzato. La prevedibilità della legge

applicabile all’insieme dei beni della coppia permetterà infatti ai coniugi di godere effettivamente

del diritto di proprietà. La Commissione ha inoltre verificato che la proposta tenga conto

dell’articolo 21 che vieta qualsiasi forma di discriminazione. Da ultimo, le disposizioni proposte

migliorano l’accesso alla giustizia nell’Unione per i cittadini, in particolare per le coppie sposate, e

facilitano l’attuazione dell’articolo 47 della Carta che garantisce il diritto a un ricorso effettivo e a

un giudice imparziale. Grazie a criteri obiettivi per determinare l’autorità giurisdizionale

competente sono evitati i procedimenti paralleli e la ‘corsa in tribunale’ ad opera della parte più

attiva”.

25 Corte europea dei diritti dell’uomo, Schalk e Kopf c. Austria, sentenza del 24 giugno 2010,

consultabile dal sito www.echr.coe.int.

26 La Carta riconosce espressamente, come si legge nel suo Preambolo, che i diritti in essa sanciti

devono essere intesi secondo il significato e la portata attribuita loro dalla CEDU, alla luce

dell’interpretazione fornita dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

27 Si veda quanto al concetto di autenticità dell’atto pubblico il considerando (58) dei regolamenti

1103/16 e 1104/16: “L’‘autenticità’ dell’atto pubblico dovrebbe essere un concetto autonomo

comprendente elementi quali la genuinità dell’atto, i presupposti formali dell’atto, i poteri

dell’autorità che redige l’atto e la procedura secondo la quale l’atto è redatto. Dovrebbe

comprendere altresì gli elementi fattuali registrati dall’autorità interessata nell’atto pubblico, quali

il fatto che le parti indicate sono comparse davanti a tale autorità nella data indicata e che hanno

reso le dichiarazioni indicate. La parte che intenda contestare l’autenticità di un atto pubblico

dovrebbe farlo davanti all’autorità giurisdizionale competente dello Stato membro d’origine

dell’atto pubblico secondo la legge di tale Stato membro”.

28 La definizione richiama quella adottata dal Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non

contestati, in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, L-143 del 30 aprile 2004.

29 Legge n. 76 del 20 maggio 2016, Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 118 del 21 maggio 2016,

entrata in vigore il 5 giugno 2016.