inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Per una riforma condivisa dalle associazioni specialistiche familiariste dell’ordinamento del giudice unico per la persona, le relazioni familiari e i minorenni

autore: C. Cecchella

1. Come preannunciato nelle newsletter destinate agli associati, l’Osservatorio è stato, a partire dal mese di settembre impegnato nella elaborazione di un progetto di riforma ordinamentale del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni che potesse raggiungere l’ambito traguardo di una condivisione delle principali associazioni familiariste, quali l’Aiaf, l’Unione delle camere minorili e CamMino, affinché fosse rappresentata agli organi istituzionali quali il Consiglio nazionale forense, le Commissioni giustizia dei due rami del Parlamento e il Ministero della giustizia, un’impostazione unitaria dell’intera avvocatura specializzata. In questa attività di dibattito tra gli avvocati familiaristi, nel quale si sono confrontati i vari diversi punti di vista, ha avuto un ruolo fondamentale la Commissione famiglia del Consiglio nazionale forense e del suo presidente Avv. Maria Masi, nel segno di una ricerca di dialogo, voluta dalla legge professionale, del massimo organo istituzionale dell’avvocatura con le associazioni specialistiche. Gli incontri, tra i presidenti delle associazioni, Avv. Alessandro Sartori dell’Aiaf, coadiuvato dall’Avv. Giulia Sapi, Avv. Rita Perchiazzi dell’Unione Camere minorili e Avv. Maria Giovanna Ruo di CamMino, hanno preso sostanza in occasione del congresso di Rimini dell’ottobre e in particolare nelle riunioni del 16 novembre e del 7 dicembre, ove il testo condiviso dai rappresentanti delle associazioni è stato definitivamente elaborato, al fine di proporlo in occasione della riunione fissata dalla Commissione giustizia del Senato, avvenuta in data 11 gennaio 2017, che discute, come è noto, un ampio disegno di legge delega di riforma del processo civile, all’interno del quale sono contenuti i principi direttivi concernenti l’ordinamento e il processo delle controversie sulla persona, le relazioni familiari e i minorenni. Vi è da dire che due associazioni, ovvero Aiaf e Unione delle Camere minorili, pur condividendo l’impianto generale della proposta, da opposte sponde hanno posto dei distinguo, la prima quanto alla competenza del giudice collegiale, a cui dovrebbe essere sottratta la materia di cui all’art. 330 c.c., e la seconda ha voluto distinguersi su altri aspetti, come la nomina del difensore tecnico del minore e la partecipazione dei difensori delle parti all’ascolto, previsti nel progetto unitario. Dopo un confronto con le Associazioni dei magistrati presso il Consiglio nazionale forense, Osservatorio e Cammino, nella persona dei rispettivi presidenti, hanno sottoscritto un documento comune trasmesso al Senato, poi fatto proprio dal Cnf, mediante un’elaborazione dell’Ufficio studi, confrontata in commissione famiglia diretta dall’avv Maria Masi, nelle forme di un vero e proprio emendamento alla riforma in discussione. Mentre scriviamo l’elaborazione delle associazioni familiariste, tendenzialmente comune, è soggetta al tentativo di stralciare sine die la riforma del processo familiare dal disegno di legge delega. L’Osservatorio aprirà presto una campagna di discussione sul progetto, sostenendo al contrario la necessità indilazionabile di una riforma “vera” della giustizia minorile e familiare



2. Venendo ai contenuti, sotto il profilo ordinamentale il progetto unifica in un unico ufficio il giudice per la persona le relazioni familiari e i minorenni, al quale sono affidati magistrati adibiti esclusivamente alla funzione. Unico ufficio caratterizzato da una articolazione circondariale, di cui è titolare un giudice monocratico togato con competenze generali e un’articolazione distrettuale, composto da tre magistrati di cui due togati e un giudice esterno laico, da reclutare presso laureati in pedagogia, psicologia o sociologia, con comprovata esperienza di consulente almeno decennale, al quale è attribuita la competenza penale minorile e alcune competenze speciali tipizzate nel settore civile. Se può postularsi un’analogia, l’articolazione circondariale e distrettuale del giudice unico per la persona, le relazioni personali e i minorenni, richiama l’ufficio del giudice di sorveglianza penale, tanto che il giudice monocratico circondariale compone, nei giorni prestabiliti di udienza, il collegio distrettuale. La assegnazione delle competenze penali minorili attuali al collegio distrettuale consente la conservazione di un ufficio del Pubblico ministero minorile in sede distrettuale. In secondo grado sono istituite presso le Corti di appello e le sezioni distaccate, sezioni specializzate per la trattazione dei procedimenti in appello, con integrazione di esperti per la materia di competenza della sezione distrettuale.



3. L’esclusività delle funzioni del magistrato affidato al tribunale per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, si accompagna ad obblighi di formazione specifica organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, con obbligo di aggiornamento annuale. L’obbligo formativo deve essere previsto anche per gli esperti, con specifici approfondimenti sul tema del giusto processo. La soluzione sul piano delle opportunità conserva e garantisce il principio della prossimità del giudice alla parte, attraverso l’articolazione del giudice monocratico territoriale e la composizione del collegio da parte degli stessi giudici monocratici assicura l’unicità della giurisdizione, oltre ad evidenti risparmi in termini di risorse della spesa pubblica. Infine, la competenza integrale penale e la competenza speciale civile, per i profili ritenuti più delicati, affida al collegio distrettua le una maggiore specializzazione nella materia. La soluzione incontra probabilmente l’adesione dei magistrati minorili, i quali si sono già confrontati, in occasione degli incontri presso il Ministero, con un’articolazione del giudice unico sul modello del tribunale di sorveglianza.



4. Sotto il profilo delle competenze, il tribunale per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, si vede attribuita una generale competenza su tutte le materie di cui al libro I del codice civile e delle leggi speciali, che saranno individuate nel decreto legislativo, nonché la competenza penale minorile. L’articolazione monocratica circondariale si vede attribuita una competenza generale per ogni materia o procedimento non espressamente devoluto all’articolazione collegiale distrettuale. All’articolazione collegiale distrettuale sono attribuiti i procedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c., i procedimenti di adottabilità e adozione, i procedimenti amministrativi ex art. 25 r.d. n. 1404 del 1934, i procedimenti relativi a minorenni sottoposti a programmi di protezione e la giurisdizione penale minorile.



5. I rapporti tra l’articolazione monocratica del giudice e l’articolazione collegiale sono altresì offerti dalla possibilità per il giudice monocratico circondariale, qualora ritenga, alla luce dell’istruttoria, che vi siano i presupposti per l’adozione di un provvedimento di decadenza, di rimettere la questione al collegio. La questione sarà decisa dal collegio con sentenza, con rimessione della causa al giudice monocratico circondariale per la prosecuzione delle questioni di sua competenza (sul modello dell’attribuzione della questione di ammissibilità della querela dei falso nell’articolazione giudice istruttore collegio, innanzi al tribunale ordinario, ex art. 225 c.p.c).



6. Sul piano del rito, rispetto al quale invero vi sono comuni vedute con le associazioni dei Magistrati, come è stato possibile cogliere negli incontri presso il Ministero promossi dal Sottosegretario Senatrice Federica Chiavaroli, la proposta si apre alle maggiori garanzie per la tutela giurisdizionale dei diritti, con un rito anch’esso unico per tutte le controversie. Esso sarà caratterizzato da una fase sommaria - introdotta con un ricorso e una memoria, scadenzati da termini a difesa brevi ma tali da assicurare la difesa piena delle parti - presso il giudice monocratico circondariale, sul modello dell’attuale processo per separazione e divorzio nella fase presidenziale, che si conclude con un ordinanza, nella quale previo ascolto del minore, siano assunte i provvedimenti preliminari e indifferibili, impugnabile con reclamo soggetto alla disciplina del processo cautelare uniforme (art. 669-terdecies c.p.c.) e, su istanza delle parti, da una sentenza parziale che pronunci sullo status (separazione, divorzio o scioglimento dell’unione). Seguirà una fase di merito di tipo camerale, ma interamente riscritta, senza rinvio mero agli artt. 737 ss, c.p.c., avviata da uno scambio di memorie contenenti la definita (in materia di diritti disponibili) formulazione delle domande, allegazione dei fatti e deduzioni probatorie, caratterizzata da un’istruttoria aperta alle regole comuni e al contraddittorio. Decisione finale infine in forma di sentenza, dopo lo scambio di scritti difensivi conclusivi. Precisa e unitaria disciplina della fase esecutiva, aperta alle forme della esecuzione in via breve determinate dal giudice del merito e dagli istituti della esecuzione civile indiretta a tutela di diritti per lo più infungibili. Infine articolazione dell’appello in forme camerali, secondo l’attuale disciplina, e previsione di una generalizzazione del ricorso di Cassazione per i provvedimenti contenziosi.



7. Sarà necessario aprire presto una discussione presso le sezioni territoriali, ciò che già è avvenuto in occasione del primo coordinamento del 2017, sui contenuti della proposta nei suoi aspetti ordinamentali, per una condivisione più ampia e un eventuale arricchimento del dibattito necessario per la elaborazione degli articolati, nell’auspicio che, secondo quanto i sottosegretari hanno espresso nella riunione con le associazioni del 16 novembre 2016, il progetto sia recepito nel disegno di legge governativo e condiviso dalle associazioni dei magistrati