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C. Cecchella, Il de profundis della circolare n. 6 del 2014 sugli accordi economici di negoziazione davanti agli ufficiali di stato civile (nota a Tar Lazio, 7 luglio 2016)

autore: C. Cecchella

Mentre veniva licenziato il numero della Rivista è giunta la notizia che il ricorso presentato dall’Aiaf avverso la circolare Ministeriale n. 6 del 2014, sul tema della negoziazione innanzi all’ufficiale di stato civile nell’ambito della separazione e divorzio, è stato accolto, con la sentenza del 7 luglio 2016 del Tar Lazio, che si pubblica in parte motiva. Si tratta di una sentenza, seppure molto concisa, che merita la massima attenzione degli avvocati familiaristi. Infatti stigmatizza e sanziona di illegittimità il tentativo del ministero degli Interni (rectius per quanto si apprende nella sentenza quello della Giustizia) di affidare agli accordi innanzi all’ufficiale di stato civile anche i patti sui diritti economici della crisi della famiglia, il contributo di mantenimento e l’assegno divorzile, limitando il divieto ai soli patti una tantum. Infatti è pienamente colto il profilo della tutela della parte debole, del tutto in balia della controparte, non avendo l’ufficiale di stato civile alcuna possibilità giuridica, né preparazione specifica, per intervenire sui contenuti dell’accordo, al contrario degli avvocati che nel certificare il rispetto delle norme imperative e di ordine pubblico, interpretano quel ruolo, in un più ampio compito che è quello di paladini ex art. 24 Cost. dei diritti. È da sperare che anche i Ministeri avvertano questo ruolo istituzionale, troppo spesso calpestato e misconosciuto, ne costituisce eloquente espressione tutta la legislazione sulla mediazione civile e commerciale. Vi è poi un ulteriore profilo, non avvertito nella sentenza, eppure centrale quanto quello effettivamente colto: quello della delegificazione delle norme, anche di natura processuale. Ancora una volta non si coglie il principio di riserva di legge sancito al livello più alto delle fonti (art. 111 Cost.): non può ammettersi una regolamentazione, che così tanto interferisce con il processo (gli accordi di negoziazione hanno l’efficacia del provvedimento giudiziale) abbandonata alle circolare ministeriale (già si sono avuti danni nell’ambito del processo telematico ove un sempre più disattento legislatore delegificava a favore di decreti dirigenziali, per poi pensare di riprodurli in altri settori delicati come quello delle controversie di famiglia).