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Una nota sulla trascrizione dell’assegnazione della casa coniugale in virtù di accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita

autore: M. G. Castauro

SOMMARIO: 1. Introduzione; 2. La trascrizione dell’assegnazione della casa coniugale; 3. Il titolo per la trascrizione; 4. Le ragioni a favore della trascrivibilità dell’assegnazione in virtù di accordo di negoziazione assistita; 5. Conclusioni.



1. Introduzione



In questi ultimi anni il legislatore ci ha abituato ad un legiferare convulso, spesso confuso che ha messo a dura prova non solo la nostra propensione, parte necessaria dell’attività legale, all’aggiornamento ma a volte anche la nostra capacità di comprensione. Le riforme incalzanti hanno reso difficoltosa l’interpretazione di norme a volte mal coordinate tra di loro ed a volte incompatibili con norme già vigenti. Spesso le nuove norme sono risultate essere lacunose con conseguente necessità per chi si trova a doverle applicare sul campo a colmare aspetti non previsti dal legislatore. È ciò che è accaduto anche per il D.Lgs 132/14 convertito in L. 162/14 che nel prevedere misure urgenti per la degiurisdizionalalizzazione, ha introdotto tra l’altro la “negoziazione assistita” diretta a risolvere alcune controversie, prevedendo l’obbligatorietà della stessa, pena l’improcedibilità, in alcune materie e la facoltatività in altre. Come noto poi l’art. 6 del D.Lgs 132/14 interviene anche nel diritto di famiglia, consentendo di sottoscrivere una convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Il plauso alla novità rivoluzionaria introdotta ed al nuovo ruolo attribuito agli avvocati ha dovuto ben presto fare i conti con l’evidente disparità di trattamento ad esempio per le coppie non coniugate che non possono accedere a detto istituto per disciplinare i rapporti relativi ai figli minori o per i non abbienti non essendo prevista la possibilità di ricorrere al gratuito patrocinio. Vi sono poi i numerosi dubbi interpretativi ed applicativi. E così ci si è posti il problema di quale ufficio del Pubblico Ministero avrebbe dovuto provvedere al rilascio di “nulla osta” o “autorizzazione”, di come il legale sarebbe stato messo a conoscenza del “provvedimento”, di chi avrebbe trattenuto l’unico originale, di chi avrebbe potuto rilasciare copie autentiche, di cosa sarebbe accaduto qualora il P.M. non avesse dato il proprio “benestare” all’accordo raggiunto dai coniugi. A queste domande ed ad altre ancora, che per chi deve applicare quotidianamente la norma con conseguenti responsabilità (e con il rischio di sanzioni) non sono di poco conto, hanno dato risposta i “protocolli “ sottoscritti tra Ordini e Procura già il giorno successivo dell’entrata in vigore della legge, nonché le prime decisioni dei Tribunali di merito. Ma i problemi che un legale deve affrontare non hanno mai fine ed ecco quindi il problema che chi scrive si è trovata a dover risolvere. Il caso. Raggiunto un accordo di separazione personale con l’iter della negoziazione assistita, ottenuta l’autorizzazione dal P.M., inviato tempestivamente l’accordo al Comune ove i coniugi avevano celebrato il matrimonio perché procedesse alle annotazioni di rito, una copia dell’accordo autenticata dal legale è stata portata in Conservatoria dei Registri Immobiliari con la richiesta di trascrivere l’assegnazione della casa coniugale a favore del coniuge non proprietario della stessa e con il quale i figli minori si era convenuto avessero la residenza. Ed ecco il rifiuto del Conservatore alla trascrizione. Intuibili le ragioni del “no”: l’accordo di negoziazione non rientra tra gli atti tipici per i quali è prevista la trascrizione ed in particolare non si tratta né di atto notarile né di sentenza. Si rende necessario per comprendere il problema inquadrare sistematicamente la vicenda ed illustrare quali siano le ragioni che rendono opportuna la trascrizione dell’assegnazione nonché quale ragione d’ essere abbia il “no” del Conservatore dei Registri Immobiliari (nel caso di specie “no” solo iniziale).



2. La trascrizione dell’assegnazione della casa coniugale

Venendo al primo profilo evidenziato, la trascrizione dell’assegnazione della casa coniugale ha l’obiettivo di rendere il relativo provvedimento opponibile ai terzi e tutelare il coniuge assegnatario da eventuali azioni esecutive promosse dai Suoi creditori in caso di comproprietà ovvero dai creditori del coniuge proprietario dell’immobile adibito a casa coniugale. La previsione esplicita della trascrizione del provvedimento di cui qui si discute assunto in sede di separazione e dei suoi effetti è relativamente recente. Solo con la riforma di cui alla L. 8.02.2006 n. 54 e con la sostituzione dell’art. 155 c.c. con gli artt. da 155 bis a 155 sexies si è previsto, all’art. 155 quater, che nelle separazioni personali “…il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili ed opponibili ai terzi…”. La norma in materia di divorzio all’opposto aveva un respiro più ampio e già prevedeva all’ art. 6 co. 6 la possibilità di trascrivere il provvedimento di assegnazione richiamando il disposto dell’art. 1599 c.c. che, come noto, si occupa dell’opponibilità del contratto di locazione al terzo acquirente. Vi era dunque una difformità di disciplina tra separazione e divorzio ciò che aveva reso necessario l’intervento della Corte Costituzionale che con la pronuncia 454/89 ha esteso anche alla separazione tra coniugi la possibilità concessa dall’art. 6 co. 6 L. 898/70. La Suprema Corte dal canto suo era intervenuta stabilendo sia per la separazione che per il divorzio, l’opponibilità del pregresso provvedimento di assegnazione al terzo acquirente dell’immobile, quand’anche quest’ultimo non fosse stato trascritto nei limiti del novennio decorrente dall’assegnazione ed anche oltre il novennio solo ove ill titolo fosse stato debitamente trascritto prima della trascrizione del titolo di acquisto in favore del terzo. La modifica legislativa introdotta con la L. 54/06 rispondeva dunque all’ esigenza di risolvere tutti i dubbi interpretativi sorti in vigenza del testo del precedente art. 155 c.c. Essa poi, prevedendo il richiamo non più all’art 1599 c.c. ma all’art. 2643 c.c., ha da un lato consentito di affermare che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale sia opponibile non solo ai terzi acquirenti ma a qualunque terzo e dall’altro ha creato nuovi dubbi interpretativi. Ci si è infatti interrogati sull’avvenuta implicita abrogazione dell’art. 6 co. 6 L. Div. e si è sostenuto abbia senso continuare ad interrogarsi sulla permanente operatività di detta norma solo nell’ipotesi in cui si debba dirimere una situazione di conflitto nella quale il provvedimento di assegnazione della casa coniugale non sia trascritto. Il D.Lgs 28.12.13 n. 154 poi ha completamente mutato il capo dedicato alla famiglia ed alla crisi della stessa e per quanto di nostro interesse ha introdotto l’art. 337 sexies c.c., relativo alla se parazione personale, che al co. I ha mantenuto ferma la precedente previsione dell’art. 155 quater c.c. circa la trascrivibilità dei provvedimenti di assegnazione della casa coniugale e revoca della stessa e conseguente opponibilità ai terzi ex art. 2643 c.c. Nonostante le modifiche legislative intervenute è rimasto spazio per il contenzioso e per i dubbi interpretativi sia per la riferita diversa disciplina prevista in sede di separazione rispetto a quella prevista in ipotesi di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, sia perché l’attenzione si è rivolta al conflitto tra titolari di diritti incompatibili. Così in una recente pronuncia (Cass. Civ. sez. III 20.04.16, n. 7776) in cui il caso posto all’attenzione della Suprema Corte era l’opponibilità dell’assegnazione della casa familiare trascritta in data anteriore al pignoramento ma successiva all’iscrizione ipotecaria a favore del creditore procedente, si è precisato che l’art. 155 quater c.c. (che regolava ratione tempore la fattispecie) va inteso come riferito, pur se implicitamente, anche all’art. 2644 c.c. che fornisce il criterio della risoluzione del conflitto tra titolari di diritti incompatibili individuandolo nella priorità della trascrizione. In ragione di detta interpretazione la Suprema Corte ha precisato che il diritto del coniuge assegnatario trascritto dopo l’iscrizione dell’ipoteca non può pregiudicare i diritti del titolare della garanzia reale.



3. Il titolo per la trascrizione



Esaminate le ragioni che consigliano la trascrizione dell’assegnazione della casa coniugale, si deve affrontare i problema di quale sia il titolo che consenta la trascrizione. Come già precisato era dapprima la norma di cui all’art. 155 quater c.c. ed ora l’art. 337 sexies c.c. nonché l’art. 6 L. 898/70 a consentire espressamente la trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale. Per provvedimento di assegnazione si intende pacificamente il verbale di separazione consensuale omologato che è stato equiparato dalla Giurisprudenza all’atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 2699 c.c., la sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento della stessa, mentre allo stato risolta in senso negativo è la questione della trascrivibilità della domanda giudiziale di assegnazione. Si deve ricordare che l’art. 2657 c.c. espressamente prevede che titolo per la trascrizione sia la sentenza, l’atto pubblico e la scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente e come l’elenco previsto nella norma abbia carattere tassativo. La Giurisprudenza si è occupata nel tempo soprattutto della natura del verbale di separazione consensuale nell’ipotesi in cui le parti avessero previsto nello stesso il trasferimento, a definizione dei loro rapporti patrimoniali, di beni immobili. Il più recente orientamento afferma, come detto, la natura di atto pubblico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2699 c.c., del verbale di separazione consensuale con la conseguenza che, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, gli venga attribuito, dopo l’omologazione che lo rende efficace, titolo per la trascrizione. Ecco quindi comprese le ragioni della negata trascrizione dell’assegnazione della casa coniugale avvenuta con accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione: detto accordo non è una sentenza, non è atto pubblico e tantomeno è scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.



4. Le ragioni a favore della trascrivibilità dell’assegnazione in virtù di accordo di negoziazione assistita



I dubbi legittimi del Conservatore dei registri Immobiliari nascono a fronte dei silenzio del D.Lgs 132/14 convertito in L. 162/14 che nulla ha espressamente previsto in punto. Vi è difatti solo all’art. 6 co. III l’affermazione generica che “l’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma I, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica della condizioni di separazione o di divorzio”. Ma quali effetti ha voluto attribuire il legislatore all’accordo di negoziazione? Anche gli effetti che ne consentono la trascrizione? Per chi scrive è questa l’unica interpretazione possibile e ciò per una serie di ragioni anche di logica giuridica, che di seguito si elencano: - ove il legislatore ha voluto prevedere che l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita non fosse trascrivibile lo ha previsto espressamente ed il caso dell’art. 5 D.Lgs 132/14 che recita “l’accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che lo assistono, costituisce titolo esecutivo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale…se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere a trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato…”, previsione non contenuta all’opposto nell’art. 6, norma speciale; - se l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita e che dispone l’assegnazione della casa coniugale non potesse essere trascritto, non avrebbe ragione alcuna incentivare la negoziazione assistita, non potendosi poi ottenere i medesimi effetti di una separazione omologata o di una sentenza di separazione o di cessazione/scioglimento degli effetti civili del matrimonio; - infine l’assegnazione della casa coniugale non è un diritto reale ma un diritto personale di godimento sui generis (così si esprime la Dottrina maggioritaria) e quindi non si rendono necessarie quelle tutele anche di forma indispensabili per la trascrizione richieste all’opposto per i diritti reali.



5. Conclusioni



Nel caso specifico ho avuto la fortuna di trovare un Conservatore disponibile a valutare una situazione per lui nuova, ad ascoltare i rilievi che venivano mossi all’iniziale rifiuto, ad assumersi, in mancanza di circolari esplicative e di chiare disposizione legislative, responsabilità e quindi ho ottenuto il risultato voluto dagli assistiti: la trascrizione dell’ assegnazione della casa coniugale avvenuta a seguito di accordo raggiunto con la negoziazione assistita. Ma quanti colleghi saranno alle prese con il medesimo problema e magari non avranno uguale fortuna. Non è poi da escludere che se la questione verrà sottoposta alle Corti si giunga a decisioni che neghino la trascrivibilità del provvedimento specifico e ciò sopratutto in ragione della tassatività delle ipotesi previste dalla normali cui all’art. 2657 c.c.. Le conseguenze che ne deriverebbero sarebbero di non poco conto ove si consideri che ogni qualvolta si rendesse necessario ed opportuno procedere alla trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale così da renderlo opponibile ai terzi, si abbandonerà la via della negoziazione assistita per rivolgersi al Giudice unico in grado, a quel punto di garantire l’effetto voluto. Il tutto con buona pace del tentativi del nostro legislatore di degiurisdizionalizzazione. Non sarebbe forse opportuno che le norme siano più chiare e che disciplinino tutte le ipotesi (prevedibili) che possono presentarsi nella loro applicazione pratica?