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Violenza sessuale (art. 609 sexies c.p.) - Corte costituzionale, 24 luglio 2007, n. 322

E' legittima la norma in base alla quale nei casi di violenza nei confronti di un minore di quattordici anni il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa

La disposizione dell'art. 609-sexies codice penale è espressiva di una precisa scelta del legislatore: quella, cioè, di accordare una protezione particolarmente energica – in deroga alla disciplina generale in tema di imputazione soggettiva – ad un bene di indubbia pregnanza, anche nel quadro delle garanzie costituzionali (art. 31, secondo comma, Cost.) e di quelle previste da atti internazionali (tra cui, in particolare, la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione del 20 novembre 1959; la onvenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989; e, con specifico riguardo alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini, da ultimo, la Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 2003).Tale è, in specie, la "intangibilità sessuale" di soggetti – quali i minori infraquattordicenni – che, in ragione della loro immaturità fisio- psichica, per un verso, sono considerati incapaci di una consapevole autodeterminazione agli atti di natura sessuale (sulla legittimità costituzionale della relativa presunzione, sentenza n. 151 del 1973); e, per un altro verso, risultano particolarmente esposti ad abusi (con riferimento al previgente art. 539 codice penale., sentenze n. 209 del 1983 e n. 107 del 1957). La scelta derogatoria tiene conto segnatamente della facilità con la quale – non essendo, in molti casi, l'età infraquattrordicenne dell'offeso riflessa in modo certo nel suo aspetto esteriore – potrebbero essere allegate, dall'autore del fatto, vere o supposte situazioni di ignoranza o di errore, anche colposo, sull'età del minore: donde il timore che l'applicazione delle regole comuni possa determinare aree di impunità, ritenute pregiudizievoli per una efficace salvaguardia dell'interesse in questione.

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