Dichiarazione giudiziale di paternità naturale - Cass. sez. I, 2 luglio 2007, n. 14976
Per l'accertamento della paternità naturale non è necessario preventivamente dare la
prova di una relazione sessuale tra la madre e il presunto padre
In tema di dichiarazione
giudiziale di paternità naturale, deve escludersi qualsiasi subordinazione dell'ammissione degli
accertamenti immuno-ematologici all'esito della prova storica sull'esistenza di un rapporto sessuale
tra il presunto padre e la madre di quest'ultimo, giacché il principio
della libertà di prova,
sancito, in materia, dall'art. 269, secondo comma, cc, non tollera surrettizie limitazioni, né
mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare
la paternità naturale, né, conseguentemente, mediante l'imposizione al
giudice di una sorta di
"ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, a seconda del tipo di prova dedotta, avendo,
per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge. Una diversa
interpretazione, si risolverebbe in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione
garantito dall'art. 24 Cost., in relazione ad un'azione volta alla tutela di diritti fondamentali
attinenti allo "status".
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