Presupposti per l'assegnazione - Cass. sez. I, 14 maggio 2007, n. 10994
L'assegnazione della casa familiare in sede di separazione è finalizzata alla esclusiva tutela dei
figli
In materia di separazione e di divorzio, l'assegnazione della casa familiare, malgrado
abbia anche riflessi economici, particolarmente valorizzati dalla legge n. 898 del 1970, art. 6, comma
6, (come sostituito dalla legge n. 74 del 1987, art. 11) , risulta finalizzata alla esclusiva tutela
della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta e non
può essere disposta, come se fosse una componente degli assegni rispettivamente previsti dagli artt.
156 cod. civ. e 5 legge n. 898 del 1970, allo scopo debole, alle quali sono destinati unicamente gli
assegni sopra indicati; pertanto, la concessione del beneficio in parola resta subordinata
all'imprescindibile presupposto dell'affidamento di figli minori o della convivenza con figli
maggiorenni ad economicamente non autosufficienti.
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