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Presupposti per l'assegnazione - Cass. sez. I, 14 maggio 2007, n. 10994

L'assegnazione della casa familiare in sede di separazione è finalizzata alla esclusiva tutela dei figli

In materia di separazione e di divorzio, l'assegnazione della casa familiare, malgrado abbia anche riflessi economici, particolarmente valorizzati dalla legge n. 898 del 1970, art. 6, comma 6, (come sostituito dalla legge n. 74 del 1987, art. 11) , risulta finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta e non può essere disposta, come se fosse una componente degli assegni rispettivamente previsti dagli artt. 156 cod. civ. e 5 legge n. 898 del 1970, allo scopo debole, alle quali sono destinati unicamente gli assegni sopra indicati; pertanto, la concessione del beneficio in parola resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ad economicamente non autosufficienti.

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