Quantificazione - Cass. sez. I, 12 luglio 2007, n. 15610
L'assegno ha
natura assistenziale ed è dovuto se il beneficiario non ha mezzi adeguati a mantenere il tenore di
vita goduto in costanza di matrimonio ed è quantificato tenendo conto dei criteri indicati nell'art. 5
della legge sul divorzio.
In tema di scioglimento del matrimonio e nella disciplina dettata
dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 10 l. 6 marzo 1987 n. 74 che
subordina l'attribuzione di un assegno di divorzio alla mancanza di "mezzi adeguati" l'accertamento
del diritto all'assegno
divorzile va effettuato verificando innanzitutto l'inadeguatezza dei mezzi
del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di
matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, ovvero che
poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto
matrimoniale (da ultimo Cass. 28 febbraio 2007, n. 4764; 23 febbraio 2006, n. 4021; 16 maggio 2005, n.
10210; 7 maggio 2002, n. 6541; 15 ottobre 2003, n. 15383; 15 gennaio 1998, n. 317; 3 luglio 1997, n.
5986).
L'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articola in due fasi, nella prima
delle quali il giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione
all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad
un tenore di vita
analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente
fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio.Nella
seconda fase, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla
valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5, che quindi agiscono come
fattori di moderazione e diminuzione della somma considerabile in astratto, e possono in ipotesi
estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal
matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione (ex plurimis
Cass. 22 agosto 2006, n. 18241; 19 marzo 2003, n. 4040).
Nella determinazione dell'assegno, il
giudice può desumere induttivamente il tenore di vita dalla documentazione relativa ai redditi dei
coniugi al momento della pronuncia di divorzio (Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446; 16 luglio 2004, n.
13169; 7 maggio 2002, n. 6541) - costituendo essi,
insieme agli immobili direttamente goduti dai
coniugi, il parametro per determinarlo (Cass. 16 maggio 2005, n. 10210) - sempre che non sia stato
dedotto e dimostrato che essi non costituissero sviluppi naturali e prevedibili dell'attività svolta
durante la convivenza matrimoniale.
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