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La comparazione degli istituti
giuridici in Europa relativa relativamente all’amministrazione di
sostegno porta ad evidenziare come in questi ultimi decenni si sia
assistito ad un mutamento di direzione nella gestione degli istituti
sulla persona, che ha condotto il trattamento delle connesse
questioni da una logica di protezione
della società nei
confronti di soggetti devianti od in altro e variegato modo deboli,
incapaci a gestirsi, ad una logica di
protezione della persona
stessa volta a garantire la protezione, il benessere morale e
materiale compatibilmente con le sue aspirazioni e nella minor
compressione possibile della capacità di agire e di gestire la vita
quotidiana.
Ferma questa finalità, all’interno
dei vari paesi sussistono invero differenze sulle modalità di
disciplina dell’istituto; l’evidenza maggiore riguarda Austria e
Germania, che hanno scelto di dotarsi di un unico istituto per la
protezione degli incapaci, l’amministrazione di sostegno, retta da
un betreuer,
assistente fiduciario, dotato di margini assolutamente flessibili di
azione e sostitutivo (nel senso di abolitivo) degli istituti del
tutore o del curatore di soggetti interdetti od inabilitati. Altri
paesi, come la Francia, la Spagna ed anche l’Italia, hanno invece
optato per la scelta di mantenere le più risalenti e coercitive
figure, anche se di fatto la pratica giudiziaria tende a vederle di
sfavore ed a limitarne l’applicazione ai soli casi più gravi.
Altro significativo elemento di
distinzione riguarda l’applicazione della misura di sostegno
laddove vi sia di fatto una gestione del beneficiario ad opera di
familiari od altri soggetti, tenuti o meno a curarne i suoi
interessi. Ancor qui in Austria e Germania vi è la tendenza ad
escludere la possibilità di intervento ad opera del giudice per il
semplice fatto che un soggetto debole sia assistito da altre persone,
in modo oggettivamente soddisfacente, mentre in Francia ed anche nel
nostro paese viene lasciata discrezionalità su questo punto, ben
potendo la nomina di un amministratore essere esclusa per la sola
presenza di soggetto già ritenuto idoneo nel caso di specie ad
amministrare beni altrui o quant’altro o viceversa essere ammessa
ad esempio con sostituzione del gerente anche al mero fine di venire
incontro alle aspirazioni del beneficiario espresse in tal senso. In
questa breve panoramica, si segnala l’orientamento di Inghilterra
ed in parte anche della Francia, nel fornire all’interprete
indicazioni precise di legge circa l’applicazione
dell’amministrazione di sostegno, mentre nei restanti paesi la
tendenza è nel senso di lasciare ampia modalità di discrezione in
capo al Giudice.
Un cenno infine, a talune questioni
di applicazione dell’istituto sia nel caso di cittadini italiani
residenti all'estero, sia nel caso di cittadini stranieri presenti
nel nostro paese. Per i primi e per un cittadino italiano residente
all’estero, si è ritenuta sussistente la giurisdizione italiana in
applicazione dell’art. 9 della legge 218/95 in tema di
giurisdizione volontaria (Tribunale di Mantova, 17 marzo 2007); per i
secondi si esclude la giurisdizione italiana laddove il cittadino
straniero non abbia residenza in Italia (salva l’ammissibilità di
interventi di protezione provvisoria ed urgente) e la si ammette
invece laddove sia residente nel nostro paese (Tribunale Pordenone 7
marzo 2002 in Riv. Dir. Int. Priv.proc. 2002, 1052).
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