Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia
 

 

  pagina precedente
Il matrimonio nelle leggi dei paesi islamici del bacino del Mediterraneo
Il-matrimonio-nelle-leggi-dei-paesi-islamici-del-bacino-del-Mediterraneo

A cura di: Avv. Anna Maria Monti.

Il Diritto islamico rappresenta, con riferimento alla sua diffusione nel mondo, il terzo grande sistema giuridico mondiale ed è la fonte del vigente diritto positivo dei Paesi mussulmani, ma ha una sua particolarità in quanto, almeno in via di principio e teorica, nell’Islam la sfera religiosa non è distinta dal quella giuridica.
Con riferimento a questo principio base vanno però  esaminate tre considerazioni e avvenimenti di particolare importanza che hanno sviluppato dei cambiamenti, a volte anche profondi, nel Diritto islamico:
1) L’avvicinarsi  all’Occidente del Diritto islamico al fine di sviluppare l'economia e soprattutto rami nuovi, tipo il diritto costituzionale, commerciale, penale e delle banche per evitare una fossilizzazione  che avrebbe ostacolato lo sviluppo economico dei Paesi mussulmani;stessi.
2) La necessità pratica di dare un ordine a norme particolari, da tempo regolate dalla normative  tradizionali e spesso tribali, come tutto ciò  che si riferisce al matrimonio e al Diritto di Famiglia, codificandole con la conseguenza di contrapporsi  alle norme tradizionali, con tutti i problemi che ne sono conseguiti a seconda anche delle scuole religiose in cui venivano ad inserirsi.
3) La necessità, avvicinandosi all’Occidente, di istituire Tribunali di tipo occidentale, abbandonando le figure tradizionali del qaddì e degli organismi giurisdizionali vigenti da secoli.
Questi cambiamenti, come si può facilmente comprendere, si sono verificati a “macchia di leopardo”, e non sono stati uguali e con la stessa forza di penetrazione in tutti i Paesi di Diritto islamico con le contraddizioni e le problematiche che sono sorte e che oggi possiamo vedere.
Prima dell’avvento dell’islamismo il sistema giuridico vigente era basato sulle consuetudini, che quindi variavano notevolmente da tribù a tribù, e non esisteva un sistema giudiziario articolato con Giudici di concezione occidentale e moderna, ma le controversie erano devolute ad un arbitro(hakam), spesso il Capo della tribù o per lo meno una persona alla quale veniva riconosciuto un alto rispetto all’interno della Comunità, per le sue doti personali e di lignaggio.


Leggi l'intero articolo.

 

  • Programma eventi formativi anno 2012 Sezione di Torino
    sezione di Torino
    data inizio: venerdì 3 febbraio 2012
    data fine: martedì 31 luglio 2012
  • La crisi nelle unioni transnazionali
    sezione di Cuneo
    data: venerdì 10 febbraio 2012
  • L'anticorso sulla mediazione.
    sezione di Udine
    data: venerdì 17 febbraio 2012
  • L'istruttoria penale e civile nel diritto di famiglia
    sezione di La Spezia
    data: venerdì 24 febbraio 2012
  • calendario eventi anno 2012 Sezione di Milano
    sezione di Milano
    data inizio: mercoledì 21 marzo 2012
    data fine: venerdì 30 novembre 2012
statuto
coordinamento nazionale
comitato esecutivo
elenco responsabili regionali
redazione della rivista
AREA RISERVATA
accedi per visualizzare i contenuti riservati ai soci
utente
password
hai dimenticato la password?
sezioni territoriali

la rivista dell'Osservatorio
per informazioni di tipo associativo:
gianfrancodosi@studigiuridici.it 
per iscrizioni e segnalazioni all'associazione: segreteria@osservatoriofamiglia.it
per inserimenti e assistenza sito: assistenza@osservatoriofamiglia.it
privacy
osservatorio nazionale sul diritto di famiglia
via nomentana, 257 - 00161 roma
partita iva: 07911381007
codice fiscale: 97322240587
telefono 06.44242164
fax 06.44236900
email segreteria@osservatoriofamiglia.it

powered by