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Obiettivo specializzazione. Disegno di legge del CNF

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, DISEGNO DI LEGGE 27 febbraio 2009

Testo approvato nella seduta amministrativa del 27 febbraio 2009, sottoposto a revisione formale a cura del Comitato ristretto della Commissione legislativa del CNF.


DISEGNO DI LEGGE

Art. 8.

(Specializzazioni)

1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista, secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal CNF ai sensi dell’articolo 1, comma 5, e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 8.

2. Il regolamento di cui al comma 1, prevede in maniera da garantire libertà e pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale:

a) l’elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornarsi almeno ogni tre anni;

b) i percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione, ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all’albo avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, per almeno due anni;

c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi, ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l’organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;

d) le sanzioni per l’uso indebito dei titoli di specializzazione;

e) il regime transitorio.

3. Le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 400 ore di formazione complessive.

All’esito della frequenza l’avvocato sostiene un esame di specializzazione, presso il CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l’acquisizione del titolo. La commissione d’esame sarà designata dal Consiglio nazionale forense e composta da suoi membri, da avvocati indicati dagli ordini distrettuali, da docenti universitari, da magistrati, da componenti indicati delle associazioni forensi di cui al regolamento di cui al comma 1.

4. Il titolo di specialista è attribuito esclusivamente dal CNF.

5. I soggetti di cui al comma 3, lettera c), organizzano con cadenza annuale corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al comma 1.

6. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

7. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.

8. Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) l’associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 1, comma 5, per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica di associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale per il relativo settore specialistico;

b) lo statuto dell’associazione prevede espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l’aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;

c) lo statuto esclude espressamente il rilascio da parte dell’associazione di attestati di competenza professionale;

d) lo statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro;

e) l’associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;

f) le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF.

9. Il CNF, anche per il tramite degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo, ed il controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, lett. c).



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