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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, DISEGNO DI
LEGGE 27 febbraio 2009
Testo approvato nella seduta
amministrativa del 27 febbraio 2009, sottoposto a revisione formale a
cura del Comitato ristretto della Commissione legislativa del
CNF.
DISEGNO DI LEGGE
Art.
8.
(Specializzazioni)
1. È riconosciuta la possibilità
per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista,
secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal CNF
ai sensi dell’articolo 1, comma 5, e acquisiti i pareri delle
associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 8.
2.
Il regolamento di cui al comma 1, prevede in maniera da garantire
libertà e pluralismo dell’offerta formativa e della relativa
scelta individuale:
a) l’elenco delle specializzazioni
riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte
dai differenti riti processuali, da aggiornarsi almeno ogni tre
anni;
b) i percorsi formativi e professionali, di durata
almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di
specializzazione, ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che
alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano
maturato una anzianità di iscrizione all’albo avvocati,
ininterrottamente e senza sospensioni, per almeno due anni;
c)
le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni
forensi, ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private per
l’organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di
alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;
d)
le sanzioni per l’uso indebito dei titoli di specializzazione;
e)
il regime transitorio.
3. Le scuole e i corsi di alta
formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono
avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 400 ore di
formazione complessive.
All’esito della frequenza l’avvocato
sostiene un esame di specializzazione, presso il CNF, il cui esito
positivo è condizione necessaria per l’acquisizione del titolo. La
commissione d’esame sarà designata dal Consiglio nazionale forense
e composta da suoi membri, da avvocati indicati dagli ordini
distrettuali, da docenti universitari, da magistrati, da componenti
indicati delle associazioni forensi di cui al regolamento di cui al
comma 1.
4. Il titolo di specialista è attribuito
esclusivamente dal CNF.
5. I soggetti di cui al comma 3,
lettera c), organizzano con cadenza annuale corsi di formazione
continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di
cui al comma 1.
6. Il conseguimento del titolo di specialista
non comporta riserva di attività professionale.
7. Gli
avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che
abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare
il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.
8.
Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite
associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:
a)
l’associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza
territoriale, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai
sensi dell’art. 1, comma 5, per il riconoscimento e il mantenimento
della qualifica di associazione maggiormente rappresentativa a
livello nazionale per il relativo settore specialistico;
b) lo
statuto dell’associazione prevede espressamente come scopo la
promozione del profilo professionale, la formazione e l’aggiornamento
specialistico dei suoi iscritti;
c) lo statuto esclude
espressamente il rilascio da parte dell’associazione di attestati
di competenza professionale;
d) lo statuto prevede una
disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude
espressamente ogni attività a fini di lucro;
e)
l’associazione si dota di strutture, organizzative e
tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei
livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento
professionale;
f) le associazioni professionali sono incluse
in un elenco tenuto dal CNF.
9. Il CNF, anche per il tramite
degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sui requisiti e le
condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al
presente articolo, ed il controllo sul rispetto delle prescrizioni di
cui al comma 2, lett. c).
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