inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Audizione dei minori - Cass. sez. I, 15 febbraio 2008, n. 3798

Venerdì, 15 Febbraio 2008
Giurisprudenza | Minori | Legittimità

Nelle procedure di rimpatrio il tribunale può procedere alla valutazione del punto di vista del minore con le modalità che ritiene più idonee.

L'articolo 13, comma 2, della convezione dell'Aja del 1980 sulla sottrazione internazionale di minore riguarda un'ipotesi di esclusione dell'ordine di rimpatrio che ricorre allorché il minore vi si oppone, sempre che costui abbia raggiunto "un'età ed un grado di maturità" tali da giustificare il rispetto della sua opinione. Nell'indagine sul raggiungimento da parte del minore di un'adeguata capacità di discernimento, al fine di esprimere una volontà idonea a opporsi al rimpatrio, il giudice non è tenuto a procedere all'audizione del minore secondo modalità particolari (ad esempio, procedendo all'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio), purché le ragioni del rifiuto siano adeguatamente motivate.

autore: