Provvedimenti concernenti l'affidamento e il mantenimento dei figli - Cass. sez. I, 28 gennaio 2008, n. 1775
Nei giudizi di separazione e di divorzio, i provvedimenti diretti
alla tutela degli interessi materiali e morali dei figli minori possono essere adottati sempre anche
d'ufficio.
Nei giudizi di separazione e di divorzio, i provvedimenti necessari alla tutela e
alla cura degli interessi materiali e morali dei figli minori, comprendenti anche quelli di
attribuzione e determinazione di un contributo di mantenimento a carico del genitore non affidatario,
possono essere adottati d'ufficio, essendo rivolti a soddisfare preminenti esigenze e finalità
pubblicistiche, onde restano sottratti
sia al principio della domanda e l'eventuale richiesta del
genitore affidatario volta a ottenere la condanna dell'altro genitore alla corresponsione del
contributo anzidetto si risolve nella mera sollecitazione al giudice della separazione o del divorzio
affinché eserciti il suo potere d'ufficio e non ricade, quindi, sotto il divieto dello ius novorum, né
con riguardo al giudizio di primo grado, né con riguardo al giudizio di appello.
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