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Appello - Cass. sez. I, 7 marzo 2008, n. 6196

Venerdì, 7 Marzo 2008
Giurisprudenza | Processo civile | Legittimità | Merito

Se l'appello è introdotto con citazione l'atto deve essere depositato nei termini e non semplicemente notificato nei termini.

Ai sensi dell'art. 23 della legge 6 marzo 1987 n. 74, l'appello avverso le sentenze di separazione deve essere trattato con il rito camerale, il quale si applica all'intero procedimento, dall'atto introduttivo - ricorso, anziché citazione - alla decisione in camera di consiglio; detto atto introduttivo, con la forma del ricorso, deve essere depositato in cancelleria nel termine perentorio di cui artt. 325 e 327 c.p.c, con la conseguenza che l'appello che sia proposto con citazione, anziché con ricorso, può ritenersi tempestivo, in applicazione del principio di conservazione degli effetti degli atti processuali, solo se il relativo atto "risulti depositato nel rispetto di tali termini" (così Cass. 10 agosto 2007 n. 17645, 17 novembre 2006 n. 24502 e 10 marzo 2006 n. 5304, 26 ottobre 2005 n. 20687, 22 luglio 2004 n. 13660).

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