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Delibazione della sentenza ecclesiastica - Cass. sez. I, 11 febbraio 2008, n. 3186

Lunedì, 11 Febbraio 2008
Giurisprudenza | Processo civile | Legittimità

Sussiste una violazione del diritto delle parti di agire e resistere in giudizio solo in presenza di una compressione della difesa negli aspetti e requisiti essenziali garantiti dall'ordinamento dello Stato.

Al giudice italiano non è precluso di provvedere ad un'autonoma e diversa valutazione del medesimo materiale probatorio secondo le regole del processo civile In sede di delibazione della sentenza di nullità matrimoniale emessa dal giudice ecclesiastico per esclusione del vincolo dell'indissolubilità "ex parte viri", il giudice italiano è vincolato ai fatti accertati in quella pronuncia, non essendogli concesso né un riesame del merito né il rinnovo dell'istruttoria con acquisizione di nuovi materiali probatori; tuttavia, essendo diversa la natura dei due giudizi - quello ecclesiastico teso ad accertare la "voluntas simulandi" di un coniuge e quello italiano incentrato sulla necessità di verificare il profilo di conoscenza o conoscibilità di tale riserva unilaterale - al giudice italiano non è precluso di provvedere ad un'autonoma e diversa valutazione del medesimo materiale probatorio secondo le regole del processo civile, eventualmente disattendendo gli obiettivi elementi di conoscenza documentati negli atti del giudizio ecclesiastico.

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