Delibazione della sentenza ecclesiastica - Cass. sez. I, 11 febbraio 2008, n. 3186
Sussiste una violazione del diritto delle parti di agire e resistere in giudizio solo in
presenza di una compressione della difesa negli aspetti e requisiti essenziali garantiti
dall'ordinamento dello Stato.
Al giudice italiano non è precluso di provvedere ad un'autonoma e
diversa valutazione del medesimo materiale probatorio secondo le regole del processo civile In sede di
delibazione della sentenza di nullità matrimoniale emessa dal giudice ecclesiastico per esclusione del
vincolo dell'indissolubilità "ex parte viri", il giudice italiano è vincolato ai fatti accertati in
quella pronuncia, non essendogli
concesso né un riesame del merito né il rinnovo dell'istruttoria
con acquisizione di nuovi materiali probatori; tuttavia, essendo diversa la natura dei due giudizi -
quello ecclesiastico teso ad accertare la "voluntas simulandi" di un coniuge e quello italiano
incentrato sulla necessità di verificare il profilo di conoscenza o conoscibilità di tale riserva
unilaterale - al giudice italiano non è precluso di
provvedere ad un'autonoma e diversa valutazione
del medesimo materiale probatorio secondo le regole del processo civile, eventualmente disattendendo
gli obiettivi elementi di conoscenza documentati negli atti del giudizio ecclesiastico.
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