Assegno divorzile - Cass. Sez. I, 21 maggio 2008, n. 13059
L'assegno può
essere richiesto anche per la prima volta con il procedimento di modifica delle condizioni di
divorzio.
L'art. 9 della legge 898/70 che consente la revisione delle condizioni di divorzio
per "sopravvenienza di giustificati motivi" può trovare applicazione, in difetto di espresse
distinzioni, anche all'ipotesi in cui l'assegno divorzile sia stato originariamente negato o non abbia
costituito oggetto di richiesta al momento della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che è
consentito al coniuge divorziato di richiedere, successivamente alla pronuncia di divorzio e in
relazione all'art. 9 della legge 898/70, la determinazione dell'assegno precedentemente non fissato.
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