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Revisione dell'assegno - Cass. sez. I, 17 luglio 2008, n. 19722

Giovedì, 17 Luglio 2008
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità

La revisione dell'assegno di mantenimento per i figli non può avere decorrenza anteriore alla domanda.

In materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per le modificazioni o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell'accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione.

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