- Cass. Sez. I, 28 agosto 2008, n. 21773
L'obbligazione di mantenimento
nei confronti dei figli maggiorenni viene meno allorché il figlio raggiunga una condizione di
indipendenza economica.
L'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni può ritenersi cessato
quando sia fornita la prova (a carico del genitore onerato) che il figlio ha raggiunto l'indipendenza
economica o è stato messo nelle condizioni concrete per conseguirla, ovvero che il mancato svolgimento
di una attività lavorativa dipende da un suo comportamento colposo o inerte.
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