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Mantenimento dei figli maggiorenni - Cass. Sez. I, 24 settembre 2008, n. 24018

Mercoledì, 24 Settembre 2008
Giurisprudenza | Mantenimento | Legittimità

Deve escludersi la colpa del figlio maggiorenne che rifiuti una sistemazione lavorativa non corrispondente alle sue aspirazioni e ai suoi interessi sempre che tale atteggiamento di rifiuto sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia.

L'obbligo di mantenimento dei figli non cessa ipso facto con il compimento della maggiore età ma perdura fino a quando il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica ovvero che il mancato svolgimento di una attività economica dipenda da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato da parte del figlio. Deve escludersi in proposito che siano di per sé ravvisabili profili di colpa nella condotta del figlio che rifiuti una sistemazione lavorativa non adeguata rispetto a quella cui la sua specifica preparazione, le sue attitudini e i suoi effettivi interessi siano rivolti, quanto meno nei limiti temporali in cui dette aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate e sempre che tale atteggiamento di rifiuto sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia.

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