Riconoscimento tardivo - Cass. sez. I, 3 gennaio 2008, n. 4
L'opposizione
al riconoscimento tardivo può essere ammessa solo ove il riconoscimento possa compromettere gravemente
lo sviluppo del del minore.
L'interesse del figlio minore infrasedicenne al riconoscimento
della paternità naturale, di cui all'articolo 250 del cc, è definito dal complesso dei diritti che a
lui derivano dal riconoscimento stesso, e, in particolare, dal diritto all'identità
personale nella
sua precisa e integrale dimensione psicofisica. Pertanto, in caso di opposizione al riconoscimento da
parte dell'altro genitore, che lo abbia già effettuato il mancato riscontro di un interesse del minore
non costituisce ostacolo all'esercizio del diritto del genitore richiedente, in quanto il sacrificio
totale della genitorialità può essere giustificato solo in presenza di gravi e irreversibili motivi
che inducano a ravvisare la forte probabilità di una compromissione dello sviluppo del minore, e in
particolare della sua salute psicofisica. La relativa verifica va compiuta in termini concreti dal
giudice di merito, le cui conclusioni, ove logicamente e compiutamente motivate, si sottraggono a ogni
sindacato di legittimità.
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