Violenza sessuale su minore di dieci anni (art. 609 bis e 609 ter c.p. - Cass. penale, sez. III, 16 maggio 2008, n. 19729
La pena accessoria della perdita della potestà
genitoriale si estende ai figli estranei all'abuso sessuale.
Benché non risultino precedenti
giurisprudenziali né prese di posizione dottrinarie, non sembra dubbio che la pena accessoria della
perdita della potestà genitoriale debba riferirsi a tutti i figli, e non solo al figlio che è vittima
dell'abuso sessuale. E ciò sia per la formulazione letterale della disposizione normativa, che non fa
alcuna distinzione al riguardo; sia per la ratio legislativa che la ispira, la quale intende
sanzionare la indegnità del genitore in quanto tale e non in rapporto a questo o quel figlio
determinato. In altri termini, se un genitore ha gravemente mancato ai suoi doveri morali verso un
figlio, egli è indegno di esercitare la sua potestà genitoriale anche nei confronti degli altri
figli.
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