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Violenza sessuale su minore di dieci anni (art. 609 bis e 609 ter c.p. - Cass. penale, sez. III, 16 maggio 2008, n. 19729

La pena accessoria della perdita della potestà genitoriale si estende ai figli estranei all'abuso sessuale.

Benché non risultino precedenti giurisprudenziali né prese di posizione dottrinarie, non sembra dubbio che la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale debba riferirsi a tutti i figli, e non solo al figlio che è vittima dell'abuso sessuale. E ciò sia per la formulazione letterale della disposizione normativa, che non fa alcuna distinzione al riguardo; sia per la ratio legislativa che la ispira, la quale intende sanzionare la indegnità del genitore in quanto tale e non in rapporto a questo o quel figlio determinato. In altri termini, se un genitore ha gravemente mancato ai suoi doveri morali verso un figlio, egli è indegno di esercitare la sua potestà genitoriale anche nei confronti degli altri figli.

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