Acquisti effettuati in pendenza di appello sulla separazione - Cass. sez. I, 31 maggio 2008, n. 14639
Gli acquisti effettuati da un coniuge dopo la sentenza di separazione sono
esclusi dalla comunione ove sia stata proposta impugnazione per il solo addebito.
Secondo il
condiviso ed ormai consolidato orientamento dei coniugi, la richiesta di addebito, pur essendo
proponibile solo nell'ambito del giudizio di separazione, ha natura di domanda autonoma; infatti, la
stessa presuppone l'iniziativa di parte, soggiace alle regole e alle preclusioni stabilite per le
domande, ha una causa petendi (la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio in rapporto causale
con le ragioni giustificatrici della separazione, intollerabilità della convivenza o dannosità per la
prole) ed un petitum (statuizione destinata a incidere sui rapporti patrimoniali con la perdita del
diritto al mantenimento e della qualità di erede riservatario e di erede legittimo) distinti da quelli
della domanda di separazione; pertanto, in carenza di ragioni sistematiche contrarie e di norme
derogative dell'art. 329, secondo comma cod. proc. civ., l'impugnazione proposta con esclusivo
riferimento all'addebito contro la sentenza che abbia pronunciato la separazione ed al contempo ne
abbia dichiarato l'addebitabilità, implica il passaggio in giudicato del capo sulla separazione.
Conseguentemente l'acquisto di un immobile effettuato da un coniuge dopo il passaggio in giudicato del
punto relativo allo status non comporta l'acquisizione di quel bene alla comunione.
autore:
Sabato, 2 Marzo 2024
Solo il passaggio in giudicato della pronuncia di separazione consente i rimborsi ... |
Martedì, 19 Dicembre 2023
La quota sociale cade immediatamente in comunione legale - Corte d'Appello Firenze, ... |
Sabato, 16 Dicembre 2023
La restituzione dell'intero importo ad uno solo dei coniugi in regime di ... |
Giovedì, 20 Luglio 2023
Cosa occorre provare per "separare" il denaro personalissimo allo scioglimento della comunione? ... |