Assegnazione - Cass. sez. I, 18 febbraio 2008, n. 3934
L'assegnazione
della casa familiare è subordinata all'interesse dei figli.
Il previgente art. 155 del c.c.,
nel testo fino all'entrata in vigore della legge, 54/2006 e il vigente art. 155quater del c.c., in
tema di separazione, come l'art. 6 della legge 898/1970, subordinano l'adottabilità del provvedimento
di
assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non
autosufficienti conviventi con i coniugi. In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare s sia
in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva a uno solo dei coniugi, il giudice
non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa
coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156 del c.c., che non prevede tale
assegnazione in
sostituzione o quale componente di mantenimento.
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