Revoca dell'assegnazione - Corte costituzionale, 30 luglio 2008, n. 308
La revoca dell'assegnazione della casa coniugale non può essere mai automatica ma è subordinata ad un
giudizio di conformità all'interesse del minore.
L'articolo 155 quater cod. civ., ove
interpretato, sulla base del dato letterale, nel senso che la convivenza more uxorio o il nuovo
matrimonio dell'assegnatario della casa sono circostanze idonee, di per se stesse, a determinare la
cessazione dell'assegnazione, non è coerente con i fini di tutela della prole, per i quale
l'istituto è sorto. La norma va interpretata nel senso che l'assegnazione della casa coniugale non
viene meno di diritto al verificarsi degli eventi di
cui si tratta (instaurazione di una convivenza
di fatto, nuovo matrimonio), ma che la decadenza dell'assegnazione è subordinata ad un giudizio di
conformità all'interesse del minore.
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