Casa coniugale in comodato - Cass. Sez. III, 18 luglio 2008, n. 19939
Il
comodante può richiedere la restituzione della casa familiare concessa in comodato solo per
sopravvenienza di un urgente ed imprevedibile bisogno.
Qualora un terzo ha concesso in comodato
un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare il successivo provvedimento di
assegnazione nel giudizio di separazione o divorzio non modifica né la natura
né il contenuto del
titolo di godimento sull'immobile che resta regolato dalla disciplina del comodato negli stessi limiti
che segnavano il godimento da parte della famiglia prima della separazione. Pertanto se il comodato
era a
tempo indeterminato, il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per
l'uso previsto, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevedibile bisogno ai sensi
dell'art. 1809, comma 2, c.c.
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