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Legittimità delle tariffe minime inderogabili - Corte di giustizia delle Comunità europee, sez. VII, 5 maggio 2008, Causa C-386-07

Lunedì, 5 Maggio 2008
Giurisprudenza | Avvocato

La determinazione delle tariffe minime inderogabili non è in contrasto con l'ordinamento europeo.

Come anche chiarito in altre decisioni (sentenza Arduino nella causa C-35/99 del 19 febbraio 2002; sentenza Cipolla, Macrino-Capodarte nelle cause riunite C-94/04 e C- 202/04 del 5 dicembre 2006; Ordinanza Mauri nella causa C-250/03 del 17 febbraio 2005) gli articoli 10 e 81 del Trattato CE non ostano ad una normativa nazionale che vieti in linea di principio di derogare ai mini tariffari approvati mediante decreto ministeriale sulla base di un progetto elaborato dal Consiglio nazionale Forense e perciò sulla base di un procedimento che non delega a privati l'adozione di interventi in ambito economico. [Il principio continua a trovare applicazione solo per le cause anteriori all'abrogazione - operata con l'art. 2, co 1 del DL 4 luglio 2006 n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 - delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono la fissazione di tariffe fisse o minime: Cass. sez. III, 15 aprile 2008, n. 9878]

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