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Procedimento - Cass. sez. I, 4 aprile 2008, n. 8714

Solo le sentenze della corte d'appello in materia di adottabilità pronunciate dopo il 30 giugno 2007 sono ricorribili per cassazione per tutti i motivi di cui all'art. 360 c.p.c.

Avverso le sentenze sullo stato di adottabilità pronunciate dalla sezione per i minorenni della Corte d'appello fino alla data del 30 giugno 2007, il ricorso per cassazione continua ad essere ammesso esclusivamente per violazione di legge, secondo la disciplina contenuta nel testo originario dell'art. 17 della legge 184/83, giacché l'entrata in vigore della nuova normativa processuale (art. 16 della legge 149/01, sostitutivo del richiamato art. 17) - la quale ha esteso l'ambito dei motivi di ricorso per cassazione avverso le dette sentenze, comprendendovi anche il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, numero 5), c.p.c. - è rimasta sospesa fino alla predetta data in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 1 del Dl 150/01 {convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240/01), il cui termine di efficacia, dapprima fissato al 30 giugno 2002, è stato ripetutamente prorogato, e da ultimo fino, appunto, al 30 giugno 2007, in forza dell'art. 1, comma 2, della legge 12 luglio 2006, n. 228, di conversione del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173.

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