Procedimento - Cass. sez. I, 4 aprile 2008, n. 8714
Solo le sentenze
della corte d'appello in materia di adottabilità pronunciate dopo il 30 giugno 2007 sono ricorribili
per cassazione per tutti i motivi di cui all'art. 360 c.p.c.
Avverso le sentenze sullo stato di
adottabilità pronunciate dalla sezione per i minorenni della Corte d'appello fino alla data del 30
giugno 2007, il ricorso per cassazione continua ad essere ammesso esclusivamente per violazione
di
legge, secondo la disciplina contenuta nel testo originario dell'art. 17 della legge 184/83, giacché
l'entrata in vigore della nuova normativa processuale (art. 16 della legge 149/01, sostitutivo del
richiamato art. 17) - la quale ha
esteso l'ambito dei motivi di ricorso per cassazione avverso le
dette sentenze, comprendendovi anche il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, primo comma,
numero 5), c.p.c. - è rimasta sospesa fino alla predetta data in forza
della disposizione
transitoria di cui all'art. 1 del Dl 150/01 {convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2001, n. 240/01), il cui termine di efficacia, dapprima fissato al 30 giugno 2002, è stato
ripetutamente prorogato, e da ultimo fino, appunto, al 30 giugno 2007, in forza dell'art. 1, comma 2,
della legge 12 luglio 2006, n. 228, di conversione del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173.
autore:
Mercoledì, 17 Aprile 2024
Giudizio di cassazione ed omessa pronunzia. Nel motivo occorre riferirsi alla nullità ... |
Martedì, 16 Aprile 2024
In difetto di autorizzazione all’azione dell’Amministratore di Sostegno va disposta l’integrazione del ... |
Mercoledì, 10 Aprile 2024
Ricorribili per cassazione i provvedimenti in tema di revisione delle condizioni di ... |
Martedì, 9 Aprile 2024
Solo i decreti strettamente endoprocessuali non sono impugnabili. Cass., Sez. I Civ., ... |