La prima sezione della Cassazione rimette la questione della libera attribuzione del cognome ai figli legittimi al primo Presidente della Corte invocando l'intervento delle Sezioni Unite - Ordinanza 22 settembre 2008, n. 23934
Il Tribunale di Milano nel 2006
e la Corte d'appello di Milano l'anno successivo avevano negato ad una coppia di coniugi la
rettificazione dell'atto di nascita del loro figlio nella parte in cui al bambino era stato attribuito
automaticamente il cognome paterno. La corte d'appello aveva anche affermato che ogni ulteriore
considerazione in diritto sarebbe stata superflua alla stregua delle motivazioni espresse dalla
sentenza della corte costituzionale n. 61 del 2006, che ha dichiarato inammissibile la questione di
costituzionalità delle norme che prevedono che il figlio nato nel matrimonio acquisti automaticamente
il cognome paterno, in quanto la soluzione richiesta avrebbe comportato un'operazione manipolativa
esorbitante dai propri poteri.
Contro questa decisione i due coniugi ricorrevano per cassazione.
La prima sezione, cui il ricorso è stato assegnato (Presidente Luccioli, relatore Salmè) ha rimesso
la questione al Presidente della Corte per l'eventuale assegnazione alla Sezioni Unite.
L'art. 374
c.p.c. prevede infatti che il Primo Presidente possa affidare la pronuncia alle Sezioni Unite quando
la questione di diritto di cui si discute è stata decisa in senso difforme o quando si tratti di una
questione di particolare importanza. E poiché la decisione delle Sezioni Unite ha oggi la forza
particolare del precedente di fatto vincolante (D.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) si capisce come la
decisione della prima sezione possa condurre ad una rivoluzione sul tema del cognome nella famiglia
legittima.
La Cassazione aveva deciso una identica questione in senso difforme nella sentenza n.
16093 del 2006 con cui, preso atto della su richiamata sentenza n. 61 del 2006 della Corte
costituzionale, riteneva che all'accoglimento del principio di libera attribuzione del cognome al
figlio legittimo si opponeva la sussistenza della norma attributiva del cognome paterno al figlio
legittimo - sia pure "retaggio di una concezione patriarcale della famiglia" e sia pure non in
sintonia con le fonti sopranazionali (che impongono agli Stati membri l'adozione di misure adeguiate
ad eliminare discriminazioni di trattamento nei confronti della donna) che spetta comunque al
legislatore ridisegnare in senso costituzionalmente adeguato.
Ciò premesso la Prima Sezione ha
ritenuto che questa soluzione pervenuta meriti di essere riesaminata dal momento che la norma sull
'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, anche in presenza di una diversa
contraria volontà dei genitori (norma desumibile dal sistema normativo, in quanto presupposta dagli
articoli 237, 262 e 299 c.c. nonché dall'art. 72, 1° comma del r.d. n. 1238/1939 e, ora, dagli
articoli 33 e 34 d.p.r. n. 396 del 2000) oltre a non essere più coerente con i principi dell
'ordinamento, che ha abbandonato la concezione patriarcale della famiglia, e con il valore
costituzionale dell'eguaglianza tra uomo e donna, si pone in contrasto con alcune norme di origine
sopranazionale.
autore:
Mercoledì, 27 Marzo 2024
Non c’è un favor per il patronimico. Tribunale di Brescia, Sez. III ... |
Venerdì, 10 Novembre 2023
Sì all’aggiunta del cognome materno anche ai figli nati prima della sentenza ... |
Lunedì, 6 Novembre 2023
Nessuna aggiunta del cognome paterno se la figlia minore lo rifiuta - ... |
Lunedì, 25 Settembre 2023
Il cognome deve essere espressione dell’identità personale - Cons. Stato, Sez. III, ... |