Appello camerale - Cass. sez. I, 7 marzo 2008, n. 6196
L'appello nel
giudizio di separazione deve essere trattato con il rito camerale
Ai sensi dell'art. 23 della
legge 74/1987, l'appello avverso le sentenze di separazione deve essere trattato con il rito camerale,
il quale si applica all'intero procedimento, dall'atto introduttivo alla decisione in camera di
consiglio; detto atto introduttivo, con la forma del ricorso, deve essere depositato in cancelleria
nel termine perentorio di cui agli articoli 325 e 327 del codice di procedura civile, con la
conseguenza che l'appello proposto con citazion, anziché con ricorso, può ritenersi tempestivo, in
applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, solo se il relativo atto
risulti depositato nel rispetto di detto termine.
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