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Assegno divorzile e sperequazione economica tra i redditi delle parti - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 11 aprile 2024, n. 9865

Mercoledì, 17 Aprile 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Divorzio
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 11 aprile 2024, n. 9865; Pres. Acierno, Rel. Cons. Meloni per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di divorzio, se risulta accertata l’esistenza di un notevolissimo divario tra la situazione patrimoniale del marito e quella della moglie, in atto disoccupata e perciò priva di redditi propri, l'assegno divorzile nella sua componente assistenziale, non può che essere riconosciuta a quest’ultima, in quanto priva di mezzi di sussistenza nonostante l’impegno della stessa nella ricerca, di altra occupazione, ovviamente confacente alla sua qualifica, senza un concreto riscontro.


Divorzio - Assegno di divorzio – Presupposti – Accertamento; Rif. Leg. Art. 5, comma 6, L. n. 898/1970

autore: Ferrandi Francesca