Nessuna pronuncia sulle spese nel decreto di rigetto del reclamo avverso provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 403 c.c. Cass., Sez. I Civ., Ord. 4 aprile 2024, n. 8908
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Il carattere provvisorio e urgente dei provvedimenti assunti ai sensi dell’art. 403 c.c. nel corso di un procedimento non ancora concluso davanti al Tribunale per i Minorenni, nonché il loro carattere endoprocedimentale, destinato a rimanere assorbito dalla decisione finale, inducono ad escludere la necessità di una distinta pronuncia sulle spese, anche in sede di reclamo, dovendo la regolamentazione delle stesse trovare spazio nella decisione emessa a conclusione del giudizio, la quale dovrà tenere conto, a tal fine, dell'esito complessivo e delle modalità di svolgimento delle singole fasi in cui il processo si è articolato.
Rif. Leg. Art. 403 c.c.; Art. 91 c.p.c.
Provvedimenti provvisori e urgenti a tutela dei minori – Reclamo - Pronuncia sulle spese
La Corte di Cassazione si pronuncia oggi sulla condanna alle spese contenuta nel provvedimento di rigetto del reclamo promosso avverso il Decreto del Tribunale per i Minorenni che, disponendo in via provvisoria e urgente ai sensi degli artt. 333 e 336 c.c., ha confermato le misure già convalidate a tutela dei minori, adottando ulteriori provvedimenti, anche istruttori, per il prosieguo.
La natura provvisoria dei provvedimenti pronunciati nel contesto del procedimento ex art. 403 c.c., destinati anch'essi a rimanere assorbiti dalla decisione di merito, e il carattere necessariamente incidentale del procedimento preordinato alla loro adozione, inducono la Suprema Corte ad estendere agli stessi le considerazioni svolte in riferimento ai procedimenti cautelari emessi in corso di causa.
Peraltro, il rigetto del reclamo non giustifica l'adozione di una statuizione sulle spese, la quale, essendo connotata dal carattere della decisorietà e della definitività, in quanto riguarda posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto autonomo rispetto a quello oggetto di giudizio, è di per sé suscettibile di ricorso straordinario in cassazione.
autore: Fossati Cesare
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