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Ricorribili per cassazione i provvedimenti in tema di revisione delle condizioni di affidamento - Cass. Civ., Sez. I, ord. 9 aprile 2024 n. 9442

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 9 aprile 2024 n. 9442 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Russo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Espresso il seguente principio di principio di diritto:

In tema di bigenitorilalità, i provvedimenti giudiziali che, a conclusione del giudizio di revisione delle condizioni di affidamento statuiscono - in via esclusiva o aggiuntiva - sulle modalità di frequentazione e visita dei figli minori, sono ricorribili per cassazione ove impongano restrizioni suscettibili di ledere, nel loro protrarsi nel tempo, il diritto fondamentale alla vita familiare sancito dall'art. 8 CEDU. Infatti, i tempi di permanenza dei minori presso il genitore non convivente devono di regola comprendere tutti i momenti della vita quotidiana del minore, anche se in misura proporzionalmente ridotta rispetto ai tempi di convivenza con l'altro genitore, e in essi vanno compresi i pernottamenti - salvo che si evidenzi uno specifico e attuale pregiudizio per il minore - in modo da consentire al genitore non convivente con il figlio di svolgere pienamente le sue funzioni di cura, educazione, istruzione, assistenza materiale e morale, in conformità alle condizioni del provvedimento di affidamento.
 

Affidamento dei figli - Diritto alla bigenitorialità - Provvedimenti riguardo ai figli – CTU- Giudizio di revisione delle condizioni di affidamento – Ricorso per Cassazione -  Rif. Leg. art. 337-ter cod. civ.; artt. 51, 61, 63, 115, 116 e 191 c.p.c.; art. 3 della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia; art. 8 CEDU

 

 

autore: Cianciolo Valeria