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Modifica dei tempi di visita e di permanenza della minore con il padre e ricorso in Cassazione - Cass. Civ., Sez. I, ord. 3 aprile 2024 n. 8744

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 3 aprile 2024 n. 8744 – Pres. Genovese, Cons. rel. Caiazzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

I provvedimenti giudiziali relativi alla modifica delle modalità di frequentazione e visita dei minori sono ricorribili per Cassazione, con superamento del filtro dell'inammissibilità per difetto di decisorietà, nel rilievo assunto dall'errore di diritto per violazione del principio della bigenitorialità, che riceve tutela nell'art. 337 ter c.c. e nell'art. 8 CEDU.
Le statuizioni che attengono alle modalità di frequentazione e visita del minore sono censurabili per cassazione, superando il filtro dell'inammissibilità per il difetto di decisorietà o per carattere di valutazione di merito, quando l'invalidità dedotta si risolve nella lesione del diritto alla vita familiare, che appartiene al minore e anche a ciascuno dei genitori, e trova esplicazione nel diritto alla bigenitorialità.
 
Nella specie, la doglianza sulla condotta del padre è stata considerata come nuova e, comunque, priva di autosufficienza, non avendo la ricorrente indicato quando e come avrebbe formulato tale critica. Inoltre, il motivo è generico, diretto al riesame dei fatti concernenti i presupposti del diritto di visita del genitore della figlia, nell'interesse superiore della minore.
 
Diritto di visita - Provvedimenti meramente attuativi dell'affidamenti dei figli minori - Diritto alla bigenitorialità - Ricorribilità in cassazione - Ammissibilità - Fondamento - impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari Interesse primario del minore ed interesse dei genitori – Rif. Leg. artt. 316 e 337 ter c.c.; art. 8 CEDU.

autore: Cianciolo Valeria