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Le informazioni su dati relativi a condanne penali non possono essere divulgate neppure oralmente. Corte di Giustizia UE, Sez. VI, Sent. 7 marzo 2024, n. 740

Sabato, 23 Marzo 2024
Giurisprudenza | Riservatezza | CEDU
Corte Giustizia UE, Sez. VI; Est. Danwitz, sent. 7.03.24 n.740 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Sebbene possa sussistere un interesse pubblico tale da legittimare la comunicazione di dati personali che figurano in documenti ufficiali contenuti in archivi a disposizione della Autorità Giudiziaria, tale accesso deve conciliarsi con i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. Pertanto, in considerazione della sensibilità dei dati relativi alle condanne penali e della gravità dell'ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali degli interessati, che la divulgazione di tali dati provoca, occorre ritenere che detti diritti prevalgano sull'interesse del pubblico ad avere accesso ai documenti ufficiali.

Rif. Leg. Artt. 2, paragrafo 1, 4, punto 2, 6, paragrafo 1 lettera e), 10, 86 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Trattamento dei dati personali – Condanne penali o procedimenti penali ancora in corso – Comunicazione orale – diritto alla riservatezza – violazione – questione pregiudiziale

La pronuncia in oggetto viene sollecitata come pregiudiziale ad istanza della società ricorrente che, nanti il Tribunale di primo grado del Savo meridionale in Finlandia, ha chiesto l’accesso ad informazioni riguardanti eventuali condanne penali in corso o già scontate relative a una persona fisica partecipante a un concorso dalla stessa organizzato, al fine di accertarne i precedenti giudiziari.

La sentenza di rigetto viene impugnata nanti la Corte d'Appello della Finlandia orientale in quanto, secondo la prospettazione della ricorrente, la comunicazione orale delle informazioni richieste non avrebbe costituito un trattamento di dati personali, ai sensi dell'articolo 4, punto 2, del RGPD.

Dopo ampia argomentazione, la Corte di Giustizia risponde alle questioni pregiudiziali ad essa rimesse, ritenendo che la comunicazione orale di informazioni su eventuali condanne penali in corso o già scontate a carico di una persona fisica costituisca un trattamento di dati personali che rientra nell'ambito di applicazione materiale del Regolamento UE 2016/679, se tali informazioni sono contenute in un archivio o destinate a figurarvi, con la conseguenza che tali dati non possono essere comunicati oralmente a qualsiasi persona al fine di garantire l'accesso del pubblico a documenti ufficiali, senza che il richiedente debba giustificare un interesse specifico a ottenere detti dati, non rilevando al riguardo la sua qualità di società commerciale o di privato.

autore: Fossati Cesare