La funzione assistenziale dell’assegno si fonda sul diritto agli alimenti. Tribunale di Pavia, Est. Dott. Massimiliano Sturiale, sent. 12 marzo 2024
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Ai fini del riconoscimento e quantificazione dell'assegno divorzile rilevano, da un lato le vicende pregresse dell'unione coniugale e quindi il contributo dato al ménage e alla conduzione della famiglia; dall'altro le vicende proprie della crisi della coppia, le quali innestandosi su una pregressa condizione di squilibrio, dovuta alle scelte concordate nel matrimonio, rendano uno dei due partner privo di mezzi adeguati ad affrontare dignitosamente e autonomamente il percorso di vita successivo al divorzio.
Nel caso di specie, pur sussistendo una evidente disparità reddituale, la moglie è in grado in base ai suoi redditi immobiliari e non, di godere di una esistenza dignitosa ai sensi dell'art. 438 c.c., anche se la stessa sarà con un tenore di vita inferiore a quello goduto in costanza di matrimonio, ne discende il rigetto della domanda di assegno divorzile.
Domanda di assegno divorzile – autosufficienza economica – presupposti
Rif. Leg.: Art. 337 septies c.c.; Art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.; Art. 473-bis.29 c.p.c. art. 438 c.c.
*Si ringrazia l’avv. Riccarda Greco per la segnalazione del provvedimento
autore: Fossati Cesare
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