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Spese straordinarie sono quelle non determinabili al tempo della quantificazione dell’assegno. - Cass. Civ., Sez. I, ord. 18 marzo 2024 n. 7169

Cass. Civ., Sez. I, ord. 18 marzo 2024 n. 7169 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Reggiani per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La Suprema Corte ha espresso il seguente principio di diritto: “In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie non comprese nell’ammontare dell’assegno ordinario previsto con erogazione cadenza periodica, quelle che (ove non oggetto di espressa statuizione convenzionale o giudiziale) non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell’assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto nell’attualità degli elementi indicati nell’articolo 337 -ter comma 4 c.c., e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni dell’obbligo di entrambi i genitori, produrrebbero l’effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell’assegno.”


Spese straordinarie -  Mantenimento figlio maggiorenne - Principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale – Rif. Leg. artt. 143 e 337-ter cod. civ.

autore: Cianciolo Valeria