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Il “separorzio” nella negoziazione assistita in ambito familiare: soluzione negativa sulla scorta del vaglio dell’organo pubblicistico, di Manuel Capretti

Martedì, 19 Marzo 2024
Dottrina | ADR - Negoziazione | Separazione e divorzio: aspetti processuali Sezione Ondif di Fermo
Separorzio in negoziazione assistita. Manuel Capretti Separorzio in negoziazione assistita. Manuel Capretti

Premessa

L’intervento chiarificatore della Prima Sezione della Corte di Cassazione di cui alla sentenza n. 28727 del 2023, nel fornire soluzione favorevole al cumulo della domanda di separazione e di divorzio nel medesimo procedimento su base congiunta, tenta di dissolvere ogni perplessità sulla compatibilità di tale impianto giuridico con l’indisponibilità dei diritti inderogabili derivanti del matrimonio di cui all’art. 160 c.c..

I giudici di legittimità, invero, nel citato arresto escludono ogni condizionamento del coniuge alla prestazione “anticipata” del consenso allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, paventato dalla sottoscrizione di un accordo complessivo al momento dell’introito del giudizio separativo che preveda contestualmente l’assetto regolamentativo da scaturire all’esito della pronuncia divorzile da emanarsi nella medesima causa, quest’ultima rimessa sul ruolo e trattata sul punto una volta decorsi i termini di legge.

La Suprema Corte, nello statuire come le parti, in un tale stato dei fatti, non dispongano anticipatamente dei loro status, argomenta tale assunto in virtù della pregnanza del vaglio operato dal Collegio giudicante, rispetto al quale deve preliminarmente premettersi come si risolva con la pronuncia di sentenza ai sensi del comma 3 dell’art. 473 bis.51 c.p.c., attraverso la quale “omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti”, ciò che consente di scorgere una fondamentale differenza rispetto al sistema processuali ante riforma Cartabia, laddove il giudizio di separazione consensuale si concludeva con un decreto di omologa degli accordi raggiunti alla stregua del combinato disposto dagli artt. 711 c.p.c. e 158 c.c..

L’emissione di sentenza, nell’attuale assetto, in conformità a quanto già predisposto, prima della novella legislativa del decreto legislativo 149 del 2022, in materia di divorzio su domanda congiunta a mente dell’abrogato comma 16 dell’art. 4 della legge 898 del 1970, ha condotto la Cassazione a non ritenere fondati i dubbi ingenerati dal contrasto con l’art. 160 c.c. proprio evidenziando la portata cogente da individuarsi nella pronuncia giudiziale - la quale si estrinseca in una sentenza costitutiva con cognizione piena in ordine alla verifica dei presupposti di legge sottesi alla domanda – e non già nell’accordo delle parti, ora nient’affatto recepito in un decreto la ponderazione si risolveva, in passato, in un controllo formale ed esterno.

continua

autore: Fossati Cesare