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La violenza sessuale può configurarsi anche per via telematica? - Cass. Pen., Sez. III, Sent., 14 marzo 2024, n. 10692

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 14 marzo 2024, n. 10692; Pres. Galterio, Rel. Cons. Reynaud per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Gli atti di masturbazione rilevano quali atti sessuali non solo quando con costrizione praticati dall'agente a terzi o da costoro al primo, ma pure laddove la persona offesa sia stata costretta a praticarli su sé medesima, non essendo necessario il contatto fisico fra l'agente e la vittima. Non può, quindi, negarsi la possibilità della realizzazione del reato anche per via telematica, quando il reo, utilizzando strumenti per la comunicazione a distanza quali il telefono, la videochiamata, la chat, costringe la persona offesa a compiere atti sessuali pur se questi non comportino alcun contatto fisico con l'agente.


Violenza sessuale – Atti sessuali- Atti sessuali commessi per via telematica; Rif. Leg. Artt. 609-bis e 615-bis c.p.

autore: Ferrandi Francesca