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L'azione di riduzione e quella di divisione possono essere fatte valere nel medesimo processo - Cass. Civ., Sez. II, ord. 6 marzo 2024 n. 5978

Martedì, 12 Marzo 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Successioni
Cass. Civ., Sez. II, ord. 6 marzo 2024 n. 5978 – Pres. Carrato, Cons. Rel. Picaro per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Le azioni di riduzione e di divisione possono essere proposte cumulativamente nello stesso processo, con la seconda avanzata in subordine all'accoglimento della prima, la quale ha carattere pregiudiziale.
L'azione di riduzione e quella di divisione, pur presentando una netta differenza sostanziale, possono essere fatte valere nel medesimo processo, in quanto - per evidenti ragioni di economia processuale - è consentito al legittimario di chiedere, anzitutto, la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che assume lesive della legittima e, successivamente, nell'eventualità che la domanda di riduzione sia accolta, l'azione di divisione, estesa anche a quei beni che, a seguito dell'accoglimento dell'azione di riduzione, rientrano a far parte del patrimonio ereditario divisibile. Ne consegue che una volta determinata la misura della lesione, il giudice deve verificare in via prioritaria se sussistono le condizioni per la reintegrazione della legittima in natura, determinando la quantità di beni oggetto della donazione ridotta secondo il valore degli stessi alla conclusione delle operazioni divisionali occorrenti a questo fine e l'importo dell'eventuale conguaglio, non potendo procedere direttamente alla reintegra dell'intera quota riservata in denaro.


Successione – Lesione della quota di legittima – Divisione - Interruzione del processo -  Cumulo delle domande - Rif. Leg. artt. 559, 718, 726, 727, 728, 1722 e 1729 cod. civ.; artt. 112, 113, 115, 116, 300, 303 e 305 c.p.c.

autore: Cianciolo Valeria