L’indennità d’incentivo all’esodo differisce dal TFR. Cass. SS.UU., 7 marzo 2024 n. 6229
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Al trattamento di fine rapporto è ormai riconosciuta la natura di retribuzione differita; qualificazioni come quella di prestazione previdenziale hanno perduto ogni attualità.
La componente compensativa dell’assegno poggia sulla considerazione della particolare condizione della donna, che deve assumere su di sé oneri rilevanti in ordine all'assolvimento di compiti di natura domestica e familiare in sostituzione o in aggiunta al lavoro extradomestico, e del pregiudizio che ne consegue rispetto a prospettive di autonomia economica e di affermazione professionale.
L’indennità di incentivo all’esodo non si raccorda ad entità economiche maturate nel corso del rapporto di lavoro, onde non trova fondamento giustificativo l’apprensione di una quota di essa da parte del coniuge.
Il regime fiscale dell’indennità in parola non interferisce con la qualificazione della stessa sul piano civilistico.
Scioglimento del matrimonio - Coniuge titolare dell'assegno di divorzio - Diritto a quota del trattamento di fine rapporto – Spettanza o meno della quota corrispondente del c.d. incentivo all’esodo
Rif. Leg. art. 12-bis l. n. 898/1970 – art. 16, comma 1, l. n. 74/1987
autore: Fossati Cesare
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