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L’indennità d’incentivo all’esodo differisce dal TFR. Cass. SS.UU., 7 marzo 2024 n. 6229

Sabato, 9 Marzo 2024
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Legittimità
Cass. SSUU, Est. Falabella, sent. 7.03.24 n.6229 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Cass. SS.UU. 7.03.24 n.6229 massima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Al trattamento di fine rapporto è ormai riconosciuta la natura di retribuzione differita; qualificazioni come quella di prestazione previdenziale hanno perduto ogni attualità.

La componente compensativa dell’assegno poggia sulla considerazione della particolare condizione della donna, che deve assumere su di sé oneri rilevanti in ordine all'assolvimento di compiti di natura domestica e familiare in sostituzione o in aggiunta al lavoro extradomestico, e del pregiudizio che ne consegue rispetto a prospettive di autonomia economica e di affermazione professionale.

L’indennità di incentivo all’esodo non si raccorda ad entità economiche maturate nel corso del rapporto di lavoro, onde non trova fondamento giustificativo l’apprensione di una quota di essa da parte del coniuge.

Il regime fiscale dell’indennità in parola non interferisce con la qualificazione della stessa sul piano civilistico.

 

Scioglimento del matrimonio - Coniuge titolare dell'assegno di divorzio - Diritto a quota del trattamento di fine rapporto Spettanza o meno della quota corrispondente del c.d. incentivo all’esodo

 

Rif. Leg. art. 12-bis l. n. 898/1970 – art. 16, comma 1, l. n. 74/1987

autore: Fossati Cesare