Per l’assegno divorzile occorre accertare il contributo fornito dal coniuge alla formazione del patrimonio. Cass., Sez. I Civ., Ord. 27 febbraio 2024, n. 5148
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All'assegno divorzile deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche quella perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. È inoltre richiesto l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, dovendo trovare applicazione i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte dell’art. 5 della Legge 898/1970 e ss.mm.ii.
Assegno di divorzio: finalità assistenziale, perequativa e compensativa – Criteri equi-ordinati per il riconoscimento e la quantificazione dell’assegno di divorzio
Rif. Leg. Art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza in oggetto, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite sul tema (Cass. S.U. 18287/2019 e, ex multis, da ultimo Cass. n. 9144/2023), attribuisce alla funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, assegnata all’assegno divorzile, la finalità di riconoscere il ruolo e il contributo fornito dalla parte economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente.
La sentenza impugnata, per non avere accertato lo squilibrio effettivo e di non modesta entità tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, né se la sperequazione, ove esistente, fosse, o meno, la conseguenza del contributo fornito dall'ex moglie alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, né precisato in relazione a quale finalità fosse stato riconosciuto l'assegno divorzile, né se vi fosse già stata "remunerazione" dell'apporto dell'ex moglie, mediante l'attribuzione in suo favore della proprietà di due beni immobili da parte del coniuge obbligato, e per avere, viceversa, attribuito rilevanza al parametro del mantenimento del tenore di vita matrimoniale, viene cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, a cui viene demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
autore: Fossati Cesare
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