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La potenzialità lavorativa esclude il mantenimento. Cass. Sez. I, Ord. 28 febbraio 2024 n.5242

Cass. Sez. I, Est. Pazzi, Ord. 28.02.24 n.5242 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Le disparità nei redditi sono venute meno una volta che la casa familiare è stata assegnata alla moglie.

Quest’ultima ha la concreta possibilità di incrementare il proprio stipendio passando da un part time ad un orario pieno e di poter cogliere occasioni di avanzamento o conversione professionale destinate a migliorare il suo reddito, mettendo a frutto la laurea conseguita in costanza di matrimonio.

L’eredità percepita da uno dei coniugi non incide sugli obblighi di mantenimento fra coniugi, ma potrà semmai rilevare quanto al mantenimento dei figli.

Il giudice del merito è tenuto ad accertare, compiendo le indagini e gli accertamenti relativi anche d'ufficio, il variare delle condizioni patrimoniali ed eventualmente reddituali dell'obbligato, conseguenti al decesso del genitore, al fine di parametrare il contributo di mantenimento riguardo a queste nuove condizioni.

Separazione – mantenimento – assegnazione casa – ricadute economiche

Rif. Leg.: Artt. 316-bis e 337-ter cod. civ.

autore: Fossati Cesare