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Legittimo il mancato ascolto del minore infradodicenne manipolato dal genitore. Cass. Civ. Sez. I, Ord. 7 febbraio 2024, n. 3465

Cass. Est. Pazzi, Ord. 7.02.24 n.3465 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

E' legittimo il mancato ascolto del minore qualora giustificato da un'espressa e adeguata motivazione in relazione al suo palese stato di turbamento e disagio, perduranti per tutte le fasi del processo, durante il quale minore si sia  dimostrato fortemente influenzato dalle modalità educative inadeguate della madre, che non solo hanno ostacolato il suo sviluppo, ma che hanno anche provocato comportamenti respingenti nei confronti del padre e non imputabili a quest'ultimo, e qualora ciò abbia determinato la mancanza di un autonomo e spontaneo discernimento del bambino.

Rif. Leg.: Artt. 336-bis, commi 1 e 2, e 337-ter, 337-octies, comma 1, c.c., Art. 12, comma 2, Convenzione di New York sui diritti del fanciullo; Artt. 3, 6 Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei fanciulli; Art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Ascolto del minore - Nomina del curatore speciale - Capacità genitoriale delle parti - Collocamento del minore

Rigettando il ricorso promosso dalla madre, la Suprema Corte esclude che i giudici di merito, nel caso di specie, dovessero procedere alla nomina di un curatore speciale del minore ai sensi dell'art. 78 c.c., pur in presenza di una situazione di conflittualità fra i genitori, non risultando peraltro applicabili, alla fattispecie, ratione temporis, le disposizioni di cui agli artt. 78, comma 4, e 473-bis.8 c.p.c.

Richiamati i propri precedenti in ordine all'ascolto del minore, la cui omissione impone al giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione, tanto più necessaria quanto più l'età del minore sia prossima ai dodici anni (Cfr. Cass. 12957/2018), la Corte ritiene, nella circostanza, che l’omessa audizione sia legittima in quanto motivata in relazione al suo palese stato di turbamento e disagio procurati dall'atteggiamento materno escludente e possessivo.

Quanto al regime di affidamento e collocamento del minore, la Suprema Corte ne esclude l’asserito carattere punitivo, piuttosto evidenziando come il giudice del merito abbia accompagnato tali determinazioni con l’individuazione di un regime di visita considerato idoneo a garantire il mantenimento di una continuità di relazione madre - figlio.

autore: Fossati Cesare