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Mutuo, dovere di contribuire ai bisogni della famiglia e restituzioni - Cass. Civ., Sez. III, ord. 21 febbraio 2024 n. 5385

Cass. Civ., Sez. III, ord. 21 febbraio 2024 n. 5385 – Pres. Frasca, Cons. Rel. Gianniti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Non sono ripetibili le attribuzioni effettuate da un coniuge in favore dell’altro in costanza della vita matrimoniale, in quanto – in assenza di prova contraria – si presume che tali dazioni concorrano a realizzare il progetto di vita in comune. Sono invece ripetibili le attribuzioni successive alla separazione posto che in tal caso è certamente cessato il progetto familiare.
In materia di separazione e con riferimento al mutuo cointestato ad entrambi i coniugi, salvo l'esistenza di un differente accordo inter partes, che va provato, non sono ripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi in costanza di matrimonio, a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi in solido per l'acquisto della casa coniuqale, anche se cointestata. In caso di interruzione del rapporto coniugale per effetto di separazione, entrambi i coniugi possono decidere di continuare a pagare normalmente le rate del mutuo. Ma se uno dei due coniugi non vuole più pagare le rate del mutuo, così rinunciando al diritto di proprietà sulla casa, l'altro coniuge può accollarsi interamente il mutuo, versando le rate mancanti fino all'estinzione dello stesso. La ripetibilità potrà essere fatta valere solo dalla data della separazione e per le somme successivamente pagate, purché l'accollo del mutuo da parte di uno solo dei coniugi non sia imposto dai Giudice quale contributo al mantenimento del coniuge o dei figli, o non sia previsto negli accordi delle parti.

 
Regime patrimoniale della famiglia - Adempimento all'obbligo di contribuzione e solidarietà familiare – Mutuo – Pagamento delle rate - Donazione indiretta – Spese correlate all'ex immobile di residenza familiare - Rif. Leg. artt. 143, 192, 1292, 1298, 1299 e 2729 cod. civ.; artt.112, 115 e 132 c.p.c.

autore: Cianciolo Valeria