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I limiti entro i quali è possibile acquisire prove destinate ad essere utilizzate per la tutela dei minori - Cass. Pen., Sez. V, Sent., 19 gennaio 2024, n. 7470

Cass. Pen., Sez. V, Sent., 19 gennaio 2024, n. 7470; Pres. Pezzullo, Rel. Cons. De Marzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel delitto previsto dall'art. 617 c.p., la presa di cognizione fraudolenta di un genitore del contenuto delle conversazioni telefoniche tra i suoi figli minori e l'altro genitore non è scriminata ai sensi dell'art. 51 c.p. quando il diritto/dovere di vigilanza sulle comunicazioni del minore, che giustifica l'intrusione nella sfera di riservatezza del fanciullo solo se determinata da una effettiva necessità, non viene esercitato in maniera funzionale al perseguimento delle finalità per cui il potere è conferito.


Diritto penale della famiglia – Dovere di vigilanza – Ascolto di conversazioni telefoniche – Separazione dei coniugi; Rif. Leg. Art. 51 e 671 c.p.

autore: Ferrandi Francesca