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Ai fini dell'annullamento dell'accordo di separazione la minaccia deve incidere sulla libertà di autodeterminazione. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 20 febbraio 2024, n. 4440,

Si ringrazia l'avv. Michela Labriola per la segnalazione del provvedimento

Cass. Sez. I, Est. Tricomi, ord. 20.02.24 n.4440 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
massima Cass. 20.02.24 n. 4440 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai fini dell'annullamento dell'accordo di separazione consensuale per vizi della volontà, si verifica l'ipotesi della violenza invalidante il negozio giuridico qualora una delle parti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso, proveniente dalla controparte o da un terzo, e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sulla specifica capacità di determinazione del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio.

Rif. Leg.: Artt. 1427, 1434, 1435 c.c. 

Annullamento dell'accordo di separazione consensuale - Vizio del consenso - Violenza morale - Motivazione apparente - Disamina del materiale probatorio

La Suprema Corte, nella fattispecie, in accoglimento del ricorso, cassa con rinvio la sentenza impugnata nella quale la Corte territoriale, confermando la pronuncia di primo grado, ha ritenuto che il compendio probatorio reso da parte appellante non fosse idoneo a provare l'esistenza degli episodi di violenza morale e dell'eventuale incidenza causale degli stessi sul condizionamento della sua volontà nell'esercizio della propria libertà negoziale.

Gli Ermellini precisano che la violenza morale rilevante quale vizio del consenso è quella specificamente diretta ad estorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce l'annullabilità e di natura tale da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione dell'autore di essa (Cfr. Cass. n. 27323/2022): in generale, il contratto non può essere annullato ai sensi dell'art. 1434 c.c. ove la determinazione della parte sia stata indotta da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l'oggettività del pregiudizio risalti quale idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte (Cfr. Cass. n. 12058/2022).

La Corte d'Appello, non avendo correttamente correlato la disamina delle deposizioni testimoniali agli elementi effettivamente rilevanti ai fini dell'accertamento richiesto - ovvero la prospettata coartazione della volontà del ricorrente in epoca antecedente e coeva alla sottoscrizione dell'accordo - né avendo compiuto alcuna valutazione in merito ad alcuni fatti narrati, ha disatteso i sovraesposti principi di diritto, ai quali dovrà uniformarsi in sede di rinvio.

autore: Fossati Cesare