No all’assegno di mantenimento in favore del coniuge che non dimostri di essersi inutilmente proposto sul mercato del lavoro. Cass., Sez. I Civ., Ord. 18 gennaio 2024, n. 1894
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In materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, qualora risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato per reperire un'occupazione retribuita corrispondente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, come previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo.
Conforme Corte di Cassazione Civile, Sezione I, Ord. n. 20866 del 21.07.2021
Rif. Leg. Art. 156 c.c
Assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente debole – Funzione assistenziale – Redditi adeguati – Onere probatorio
La Corte di Cassazione, nella fattispecie, in accoglimento del secondo e terzo motivo di impugnazione, preliminarmente ricorda che, nel contesto della separazione personale, i "redditi adeguati" cui va parametrato l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza, anche di tipo materiale, non incompatibile con la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e di consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cfr. Corte di Cass. Sez. I, n. 12196/2017).
A tal fine spetta al giudice del merito il compito di valutare attentamente il materiale probatorio reso dalla parte richiedente, sulla quale incombe l’onere di dimostrare che la mancanza di "redditi propri" non è imputabile a propria negligenza.
autore: Fossati Cesare
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