Separazione. Il giudice deve valutare la malattia oncologica della richiedente - Cass. Civ., Sez. I, ord. 18 gennaio 2024 n. 1894
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
In materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo. Ne consegue che il giudice, chiamato a verificare la debenza e la misura dell’assegno, deve valutare tutte le circostanze allegate dalle parti e rilevanti a tal fine, quale è la sussistenza di una malattia oncologica in capo al richiedente, idonea a comprometterne la capacità lavorativa.
Separazione dei coniugi - Situazione economica e reddituale dei coniugi – Omesso esame di documenti forniti dalle parti – Invalidità della moglie – Malattia oncologica della moglie - Compromissione della capacità lavorativa – Ricusazione del giudice – Sospensione del processo - Rif. Leg. art. 156 cod. civ.; artt. 52 e 295 c.p.c.
autore: Cianciolo Valeria
Venerdì, 10 Maggio 2024
Le valutazioni sull'addebitabilità della separazione personale - Cass. Civ., Sez. I, ... |
Martedì, 7 Maggio 2024
Assegno di mantenimento in favore del coniuge: l’accertamento del tenore di vita ... |
Lunedì, 6 Maggio 2024
L’assegno di mantenimento in favore del coniuge va parametrato considerando il generale ... |
Mercoledì, 1 Maggio 2024
I colloqui congiunti e l’affido ai servizi eludono il rischio vittimizzazione e ... |