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L'aumento delle esigenze economiche della prole legato alla crescita è notorio. Corte d'Appello di Bari, Ord. 9 febbraio 2024

Si ringrazia l'avv.ta Maria Pia Magistro, associata Ondif sez. Bari

Mercoledì, 14 Febbraio 2024
Giurisprudenza | Spese ordinarie e straordinarie | Mantenimento dei figli | Merito Sezione Ondif di Bari
Corte Appello Bari, Est. Capasso, Ord. 9.02.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
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Posto che, per consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, le spese di cura, educazione, istruzione e assistenza in favore dei figli, crescenti con l'età, non possono ritenersi integralmente assorbite sotto la voce di spese straordinarie, dovendosi invece provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento, anche in assenza di miglioramenti in relazione al reddito e al patrimonio del coniuge obbligato - purchè l'aumento sia conforme alle sue disponibilità patrimoniali - in considerazione del tempo trascorso dalla convenzione di separazione, dell'età raggiunta, nonchè delle mutate esigenze di vita, di studio e relazionali dei figli, e, da ultimo, delle loro accresciute esigenze alimentari, va rideterminata la misura mensile del contributo al mantenimento a carico del genitore, con decorrenza dalla data della domanda.    

 

Conf. Cass. Civ. ord. n. 11724/2023; Cass. Civ. sent. n. 13664/2022

 

Rif. Leg. Art. 708, quarto comma, c.p.c.; Art. 2 e 4 Legge 8 febbraio 2006 n. 54; Art.337ter c.c.

 

Procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio - Reclamo avverso ordinanza presidenziale - Modifica delle disposizioni relative al mantenimento ordinario dei figli - Spese straordinarie - Assegno unico: decorrenza

 

La Corte d'Appello di Bari, nella fattispecie, è chiamata a pronunciarsi sul reclamo promosso avverso l'ordinanza presidenziale emessa nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella quale sono state confermate le statuizioni regolanti lo stato di separazione in ordine al mantenimento dei figli ed è stata disposta la decorrenza del riconoscimento dell'assegno universale in favore del genitore collocatario per il futuro anziché dalla data di entrata in vigore della misura o dalla data del deposito del ricorso.

Dopo i preliminari rilievi processuali, il Collegio, in parziale modifica del provvedimento impugnato, dispone a carico del padre un maggiore contributo al mantenimento ordinario dei figli, precisando che l'indennità di frequenza percepita dal secondogenito, per la sua peculiare destinazione, non ha da essere confusa con la più ampia categoria della "spese straordinarie", come definite dalla giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. Civ. ord. n. 1562/2020; Cass. Civ. sent. n. 9372/2012).

Nonostante il diverso accordo delle parti, infatti, al giudice è conferito il potere officioso di adottare i provvedimenti ritenuti più idonei al superiore interesse del minore finanche nel silenzio o in contrasto con le richieste avanzate dai genitori.

D’interesse la pronuncia anche sotto il profilo del regime applicabile alle due diverse misure dell’assegno per il nucleo familiare e del nuovo assegno unico universale: non può ravvisarsi – secondo la Corte - la consecutio tra i due benefici e neppure l’automatismo sostenuto dalla reclamante, per cui l’attribuzione in favore del genitore collocatario della prole può disporsi solo con il provvedimento e con decorrenza dallo stesso.

Le recriminazioni e le argomentazioni delle parti vengono rimesse, per essere oggetto di opportune valutazioni, alla fase istruttoria del procedimento di divorzio.

autore: Fossati Cesare